Il sistema della tariffa annonaria sul pane in Roma/Paragrafo XI

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Sulle fiscalità della legge

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Paragrafo X Conclusioni

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§. XI.


Il codice di penalità che contiene la notificazione meritava la copia, la qualità delle persone addette al ministero della legge; come la solennità del giorno della sua applicazione era necessaria per vestirla di pompa severa, e manifestarne l’urgenza. Cerio che sello un mite Governo come il nostro, retto da un principe mansueto come è Pio IX, dovevate, signor Municipio se anche non ne aveste avuto la persuasione, animarvi a più benevola, e meno inconsiderata condotta. Erano, e sono pure cristiani, e celebravano come tutti i cattolici la nascita del Redentore (che ha sublimalo la carità fra gli uomini) quegli industriosi che in così solenne giorno dovettero tollerare di vedersi invasi i loro negozi da gente d’armi capitanata da quanti vi piacque accogliere [p. 69 modifica]nel numero dei vostri ministri, e sguinzagliarli per Roma in traccia di coloro che gli fosse sembrato non avere obbedito rigorosamente alla vostra legge. La Capitale del Mondo Cattolico non era destinala in questo giorno a dare spettacolo di un’imprudenza civile; e sappiatevelo da chi non vi adula, Voi ne scandalizzaste la parte intelligente e devota, che non è tanto minimo. Un’aura di plauso, che non credo ispirata dall’innocenza inorgoglì le vostre menti, cosicché i vostri comandi, le vostre operazioni non indicarono che atti di rigore e di severità. Per tal modo quella caterva di ministri, alcuni neppure assistiti dall’apparenza dell’età virile, altri che non isdegnaste raccogliere tra quei che intendono alla nettezza delle strade, animata allo spirito di vessazione coll’ignoranza totale, non di ciò che è panizzazione, ma di ciò che è pane, avente in mano una legge che tanto campo offre, quando la si voglia applicare arbitrariamente, precipitò in una condotta disonorevole. E Voi, dopo aver permesso che pel semplice scopo d’invigilare all’osservanza della legge invadessero i negozi dei fornai con i gendarmi di notte e di giorno, le osterie, le trattorie ec, sorprendessero i cascherini per le strade, gli rovistassero il pane nelle canestre, lo pesassero pubblicamente, a dare pretesto con questi atti che la naturale curiosità riunisse una mano di gente intorno a queste, rese così oggetto di [p. 70 modifica]festa pubblica, accettato come validissime tutte le contrattazioni dichiarale senza legalità di legge, che piace a questi di fare. Accettate, anzi vi compiacete di ricever sull’alto tutto il pane che si crede incriminato per uno dei titoli della vostra legge, onde dare spettacolo della distribuzione gratuita al popolo ozioso, che numeroso vi attende in Campidoglio per ricevere il pane, dopo avere avuto i circenses a carico di una classe laboriosa, disciplinata, in altra epoca stimata degna di sedere al vostro posto,1 mai resasi meritevole di questo selvaggio trattamento. La procedura che prescrive ogni codice civile, è ben altra di quella che avete iniziata, che non è che un abuso di autorità. Il governo supremo se ai è piegato a concedervi la libertà di applicare la tariffa sul pane, non vi ha concesso il potere di annullare una parte dei diritti civili che gode ogni suddito. Voi vi appropriate il pane non creduto conforme alla legge sulla semplice dichiarazione di un vostro sapiente ministro. La sottoponete al giudice della merce che tenete pro-tribunali al vostro soldo, e non importa se intimidito di perdere la sua posizione precaria, se bisognoso, se incapace, se non reputato. Accettate il suo giudizio nella esenzione che più vi piace, negate al preteso [p. 71 modifica]contravventore il diritto della difesa, occultando la merce perché non sia sottoposta a controperizia, a esame periziere, pronunziate un giudizio di condanna, e avete pure la pretesa, che sia accettato inappellabilmente. Il sommo e virtuoso Pio IX non vi ha accordato il diritto di spogliare tanti padri di famiglia delle loro sostanze. Vi avrà detto, se così vi piace, regolate con prudenza il mercato dei generi di prima necessità; ma non vi avrà dello inabilitate all’esercizio dell’onesta industria di panattiere, chi fa atto d’insubordinazione a un vostro ministro, che incapace, arrogante, minaccioso si presenta in un pubblico e accreditato negozio, ad eccezionare una merce, un lavoro che non conosce, a finire di provocare una pazienza offesa. Non vi avrà detto appropriatevi, sia pure a beneficio dei terzi, quanto vi pare sul capriccio di una vostra legge; ma vi avrà insinuato di rispettare la proprietà per quanto più lo si possa; ciò che importar dovea a Voi il diritto di confisca sulla merce, era solo quando fosse questa giudicata nociva alla salute. Vi avrà detto provvedete, se lo stimate utile, con questi atti al pubblico vantaggio; non vi avrà detto insegnale a gustare agli oziosi, ai scansafatica «il dolce frutto della roba altrui» e sì, che dopo i vostri belli esempi, le rapine di pane sulle pubbliche strade fatte ai cascherini nell’atto che lo portano alle poste, si sono suscitate e moltiplicate [p. 72 modifica]per accrescere i guadagni, e le dolcezze di un’industria, che sotto la vostra tutela finirà col perdere la parte di onore che tiene nei movimento, e nel credito commerciale de! paese.


Note

  1. Si consulti Antolino «Thesaurum Artis pistoriae.» Annotazioni alla Bolla di Urbano VIII. Zauli — Statuto di Faenza, Tomo II, libro 7. Costantino — Annotazioni allo Statuto di Roma. annot. 30 art. 1, N.° 68.