L. 23 giugno 1927, n. 1264 - Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie

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1927 diritto diritto Legge 23 giugno 1927, n. 1264 Intestazione 17 maggio 2018 25% Da definire

Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
1927
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Legge 23 giugno 1927, n. 1264, in materia di Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA


Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;


Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:


Art. 1.


Chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore eta'.


I limiti e le modalita' di esercizio delle singole arti saranno determinati dal regolamento, da emanarsi di concerto tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, per l'esecuzione della presente legge.


Art. 2.


Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per l'interno, saranno istituiti corsi di insegnamento pel rilascio delle licenze di cui al precedente articolo.


Art. 3.


Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza o dell'attestato di abilitazione, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6, esercita una delle arti contemplate dalla presente legge e' punito con la multa da L. 200 a L. 500.


In caso di recidiva, la pena e' della detenzione da quindici a trenta giorni e della multa da L. 500 a L. 1000.


Il materiale che servi' o fu destinato a commettere il reato e' confiscato.


In attesa della decisione dell'autorita' giudiziaria, il prefetto della provincia puo' ordinare la chiusura del locale nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale.


Art. 4.


Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo regolarmente autorizzato all'esercizio di una delle professioni sanitarie o di una delle arti ausiliarie contemplate dalla presente legge, presta comunque il suo nome ovvero la sua attivita', allo scopo di permettere o di agevolare il reato di cui all'articolo stesso.


La condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria o dell'arte ausiliaria per un periodo di tempo uguale a quello della pena inflitta.


Art. 5.


Le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, in quanto non costituiscano reati gia' contemplati dalla presente o da altre leggi, saranno punite coll'ammenda da L. 100 a L. 300.

Disposizioni transitorie e finali.


Art. 6.


Coloro che, alla pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente da almeno due anni le arti e le specialita' contemplate all'art. 1, saranno ammessi, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, a dare una prova di idoneita' innanzi ad una Commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 1, di intesa tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione.


Il certificato di idoneita' conseguito abilitera' alla continuazione dell'esercizio.


Potranno, tuttavia, essere ammessi alla prova di idoneita', per l'arte di infermiere, anche senza aver compiuto il prescritto biennio di esercizio, coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri di bordo, indetti dal Ministero dell'interno, e superati i relativi esami.


La disposizione di cui al precedente comma e' applicabile, su conforme parere, da esprimersi, caso per caso, dal medico provinciale, anche a coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri indetti da istituti ospedalieri e di aver superati gli esami relativi.


Art. 7.


Le amministrazioni ospitaliere potranno provvisoriamente mantenere gli infermieri attualmente in servizio, anche se sprovvisti della licenza o dell'attestato di abilitazione di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6.


Nel termine di nove anni dalla pubblicazione della legge, pero', anche tale personale dovra' munirsi della licenza o dell'attestato suddetti.


Nulla e' innovato alle disposizioni del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1832, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernenti le capo sala degli ospedali.


Art. 8.


Fino a quando non saranno istituiti i corsi di cui all'articolo 2, sara' in facolta' del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, di indire nuove sessioni di esami di idoneita' per gli infermieri di cui al precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare.


Art. 9.


Le licenze e gli attestati di abilitazione, che verranno rilasciati ai sensi degli articoli 1 e 6, saranno soggetti alla tassa di concessione governativa nella seguente misura:


a) per le arti dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista, L. 50;


b) per gli odontotecnici e per gli infermieri, compresi i massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, L. 30.


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1927 - Anno V


VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Rocco - Fedele - Volpi.


Visto, il Guardasigilli: Rocco.