L. 9 luglio 1908, n. 405 - Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1908, n. 110, sull'ordinamento delle Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato

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Regno d'Italia

1908 diritto diritto L. 9 luglio 1908, n. 405 Intestazione 4 dicembre 2013 75% Da definire

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1908, n. 110, sull'ordinamento delle Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato
1908
G.U. di pubblicazione: 21 luglio 1908, n. 169


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA


Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 12 marzo 1908 col quale sono determinati il numero, la sede, la circoscrizione e l'ordinamento interno delle direzioni compartimentali di esercizio alla dipendenza della direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.


Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

Re d'Italia


Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le direzioni compartimentali di esercizio alla dipendenza della direzione generale delle ferrovie dello Stato, istituite con l'art. 11 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono in numero di 10, con le sedi e le circoscrizioni seguenti:

1. Torino. – Linee da Torino facenti capo a Torre Pellice, a Barge, a Vievola, ad Ormea, per San Giuseppe a Savona, ad Acqui, ad Alessandria (bivio Bormida), al bivio Gravellone (escluso), a Milano San Cristoforo (esclusa), a Rho (esclusa), per Borgomanero ad Arona (esclusa), per Gozzano a Domodossola (esclusa), a Varallo, ad Aosta, a Susa, a Modane e linee intermedie.

2. Milano. – Linee da Milano facenti capo a Domodossola (per Arona), a Luino, per Oleggio al bivio Vignale (escluso), a Varese, a Chiasso, a Chiavenna, a Sondrio, a Paratico, a Verona P. Nuova (esclusa), a Mantova (esclusa), per Piadena e per Piacenza a Parma (esclusa), e linee intermedie.

3. Venezia. – Linee da Venezia facenti capo a Verona, ad Ala, a Schio, a Bassano, a Belluno, a Spilimbergo, a Pontebba, a Cormons, a Portogruaro, a Chioggia, a Bologna (esclusa), per Mantova a Modena (esclusa) e linee intermedie.

4. Genova. – Linee da Genova facenti capo a Ventimiglia (Savona esclusa), ad Acqui (esclusa), ad Alessandria-bivio Bormida (escluso), a Cava Carbonara (esclusa), a Rogoredo (esclusa), per Pavia a Casalpusterlengo (esclusa), a Piacanza (esclusa), a Spezia (esclusa) e linee intermedie.

5. Firenze. – Linee da Firenze facenti capo a Spezia, per Borgotaro e per Bologna a Parma, a Poggio Rusco, per Marradi a Faenza (esclusa), per Arezzo e per Siena a Chiusi, a Grosseto, a Piombino, a Livorno e linee intermedie.

6. Ancona. – Linee da Ancona facenti capo a Ferrara (esclusa), a Bologna (esclusa), ad Urbino, a Terontola (esclusa), per Terni a Sulmona (esclusa), a Foggia (esclusa), e linee intermedie.

7. Roma. – Linee da Roma facenti capo a Grosseto (esclusa), a Chiusi (esclusa), per Attigliano a Viterbo, a Terni (esclusa), a Pescara (esclusa), per Sulmona o Carpinone a Caianello (esclusa), a Cassino, a Terracina, a Fiumicino, a Ladispoli e linee intermedie.

8. Napoli. – Linee da Napoli facenti capo a Gaeta, a Cassino (esclusa), per Bivio Bosco Redole a Carpinone (esclusa), a Termoli (esclusa), a Lucera, a Foggia, a Manfredonia, a Margherita di Savoia, ad Otranto, a Gallipoli, a Metaponto, a Lagonegro, a Battipaglia, a Gragnano e linee intermedie.

9. Reggio Calabria. – Reggio-Battipaglia (esclusa), Reggio-Metaponto (esclusa), Sibari-Pietrafitta e Catanzaro Marina-Santa Eufemia.

10. Palermo. – Linee della Sicilia e navigazione dello stretto.

Ove sia riconosciuto necessario per il migliore andamento del servizio, la giurisdizione di una Direzione compartimentale potrà estendersi eccezionalmente per qualche ramo di servizio o temporaneamente a tratti di linea delle Direzioni compartimentali confinanti.


In via transitoria, e fino a che non sia provveduto altrimenti per il loro esercizio, le seguenti lines concesse a privati saranno aggregate:

a) la linea Varese-Porto Ceresio alla Direzione compartimentale di Milano;

b) la linea Roma-Viterbo con diramazione Capranica-Ronciglione, la Roma-Albano e la Albano-Anzio-Nettuno alla Direzione compartimentale di Roma;

c) la linea Cerignola-Cerignola città alla Direzione compartimentale di Napoli.

Art. 2.

In ogni Direzione compartimentale sono istituite le seguenti divisioni:

1a Movimento e traffico.

2a Trazione (a vapore ed elettrica) e materiale rotabile.

3a Mantenimento e sorveglianza.

Sono pure istituiti in ogni Direzione compartimentale un ufficio dí ragioneria, un ufficio legale ed un ufficio sanitario.

Alle grandi riparazioni del materiale rotabile provvedono le officine, le quali possono essere alla dipendenza del servizio centrale della trazione e del materiale rotabile o della divisione 2a compartimentale.

Art. 3.

Alla dipendenza delle tre divisioni possono essere istituiti sezioni e riparti distaccati.

Il numero, la sede e la circoscrizione delle sezioni e dei riparti sono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

È istituita a Messina una sezione speciale pel servizio di navigazione dello stretto, alla dipendenza della divisione del movimento della Direzione compartimentale di Palermo.

Art. 4.

Le divisioni e gli uffici delle Direzioni campartimentali dipendono direttamente dai rispettivi servizi centrali componenti la Direzione generale.

Alle Direzioni compartimentali sono preposti funzionari con il titolo di capo compartimento.

Il capo compartimento è alla immediata dipendenza del direttore generale.

Esso presiede il Comitato di esercizio, del quale fanno parte permanente i capi delle tre divisioni col concorso eventuale, ove occorra, a giudizio del capo compartimanto, dei capi degli uffici compartimentali.

Spetta al capo compartimento di vigilare sul funzionamento delle divisioni o degli uffici compartimentali, di coordinarne le iniziative e l'azione o di esercitare personalmente, od a mezzo del Comitato di esercizio, determinate facoltà che sono affidate alle direzioni compartimentali ed interossano più rami del sarvizio.

Art. 5.

I capi compartimento saranno di primo o di secondo grado, inscritti rispettivamente ai numeri 1 e 2 della tabella organica approvata col R. decreto 22 luglio 1906, n. 417.

Art. 6.

Dal Consiglio di amministrazione saranno stabilite le norme per l'esplicazione delle attribuzioni o facoltà rispettive del capo compartimento, del Comitato di esercizio, delle divisioni e degli uffici compartimentali.

Analogamente verranno stabiliti il modo e la data del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto n. 239 del 13 giugno 1905, in quanto siano contrarie a quelle degli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

BERTOLINI.


Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici

BERTOLINI.