L.cost. 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

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Parlamento italiano

2001 diritto diritto L.cost. 31 gennaio 2001, n. 2 Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano
2001


TESTO ORIGINALE, SENZA LE MODIFICHE APPORTATE DALLE LEGGI SUCCESSIVE


Art. 1. - (Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

  1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. le parole: "Presidente regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
    2. all'articolo 3, primo comma, le parole: "in base ai princìpi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche" sono sostituite dalle seguenti: "in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali";
    3. all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo";
    4. all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale";
    5. dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
      "Art. 8-bis.- Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.
      Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione";
    6. la sezione II del titolo I è sostituita dalla seguente:
      "SEZIONE II - PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE.
      Art. 9. - Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.
      Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
      In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.
      La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.
      La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.
      Art. 10. - L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
      In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi";
    7. all'articolo 12, il primo comma è sostituito dai seguenti:
      "L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.
      Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi";
    8. dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
      "Art. 13-bis.- Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo";
    9. dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:
      "Art. 17-bis.- Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
      Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale";
    10. dopo l'articolo 41, la rubrica: "Disposizioni transitorie" è sostituita dalla seguente: "Disposizioni finali e transitorie";
    11. dopo la rubrica: "Disposizioni finali e transitorie", all'articolo 42 sono premessi i seguenti:
      "Art. 41-bis.- Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.
      Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
      Art. 41-ter.- Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
      L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.
      I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
      Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale".
  2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
  3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. E' eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

Art. 2. - (Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta)

  1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. le parole: "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
    2. all'articolo 2, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica";
    3. all'articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.
      La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
      La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
      Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle";
    4. l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
      "Art. 16. - Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.
      Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno";
    5. all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero del Parlamento europeo";
    6. all'articolo 17, il secondo comma è abrogato;
    7. l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
      "Art. 27. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.
      L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15";
    8. gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
    9. all'articolo 41, primo comma, le parole: "previa deliberazione di questa" sono sostituite dalle seguenti: "previa deliberazione della Giunta";
    10. all'articolo 48, secondo comma, le parole: "o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare" sono soppresse;
    11. all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle";
    12. all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
      "I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
      Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale".
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3. - (Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)

  1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. le parole: "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
    2. all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica";
    3. all'articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
      La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
      La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
      Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale";
    4. l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
      "Art. 16. - Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto";
    5. all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero di membro del Parlamento europeo";
    6. all'articolo 17, il terzo comma è abrogato;
    7. gli articoli 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati;
    8. all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.
      L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale";
    9. all'articolo 41, primo comma, le parole: "con decreto del suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della Regione";
    10. all'articolo 50, secondo comma, le parole: "o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare" sono soppresse;
    11. all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale";
    12. all'articolo 54, il primo comma è sostituito dal seguente:
      "Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori";
    13. all'articolo 54, secondo comma, le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";
    14. all'articolo 54, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
      "Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale";
    15. all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.
  2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
  3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.
  4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 4. - (Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

  1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. le parole: "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
    2. le parole: "Presidenti delle Giunte provinciali" e "Presidente della Giunta provinciale", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Presidenti delle Province" e "Presidente della Provincia";
    3. all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica";
    4. all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni";
    5. all'articolo 24, le parole: "e il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione";
    6. all'articolo 25, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:
      "Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano";
    7. all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: "diritto elettorale attivo" sono inserite le seguenti: "in Provincia di Bolzano";
    8. all'articolo 25, quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno";
    9. all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, le parole: "elezioni regionali" sono sostituite dalle seguenti: "elezioni dei Consigli provinciali";
    10. all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo, le parole: "regionali e" sono soppresse;
    11. l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
      "Art. 27. - L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.
      Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica";
    12. all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo";
    13. l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 e il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;
    14. l'articolo 30 è sostituito dal seguente:
      "Art. 30. - Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.
      Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.
      Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.
      In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.
      I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento";
    15. all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: "il vice Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "i vice Presidenti";
    16. l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
      "Art. 33. - Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.
      Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.
      I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali";
    17. all'articolo 36, primo comma, dopo le parole: "è composta del Presidente" sono inserite le seguenti: "della Regione, che la presiede,";
    18. all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale";
    19. all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale";
    20. all'articolo 47, le parole: "e il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Provincia" e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
      Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.
      Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
      Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
      Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale";
    21. l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
      "Art. 48. - Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.
      La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
      Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.
      Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
      La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica";
    22. dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
      "Art. 48-bis.- I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.
      I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
      Art. 48-ter.- Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.
      Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
      Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano";
    23. l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
      "Art. 49. - Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38";
    24. dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:
      "Art. 49-bis.- Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
      Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
      Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
      Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indìce le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.
      Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.
      Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.
      Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale";
    25. l'articolo 50 è sostituito dal seguente:
      "Art. 50. - La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.
      La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
      Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.
      L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale";
    26. l'articolo 51 è sostituito dal seguente:
      "Art. 51. - Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili";
    27. l'articolo 60 è sostituito dal seguente:
      "Art. 60. - Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali";
    28. l'articolo 62 è sostituito dal seguente:
      "Art. 62. - Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino";
    29. all'articolo 81, secondo comma, le parole: "fra il presidente della relativa giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "fra il Presidente della relativa Provincia";
    30. all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale";
    31. all'articolo 98, commi primo e terzo, le parole: "o da quello della giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da quello della Provincia";
    32. l'articolo 102 è sostituito dal seguente:
      "Art. 102. - Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
      Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca";
    33. l'articolo 103 è sostituito dal seguente:
      "Art. 103. - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
      L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.
      I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.
      Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale";
    34. all'articolo 104, le parole: "Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo quanto disposto dall'articolo 103".
  2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
  3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera v), del presente articolo, per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:
    1. le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente della Provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di vice Presidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;
    2. per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di Presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;
    3. il territorio della Provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro nè inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;
    4. per l'attribuzione della carica di Presidente della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:
      1. determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della Provincia per il candidato alla carica di Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;
      2. determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della Provincia, dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia;
      3. determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;
      4. compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
      5. proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;
      6. attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'ambito della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;
      7. effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;
      8. verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);
      9. effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi del numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;
      10. proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 4) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista;
    5. qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera d), numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il presidente:
      1. determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto presidente il candidato più anziano di età;
      2. procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera d), numero 2), e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinata ai sensi della lettera d), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera d), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera d), numero 10), è escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;
    6. si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1^ gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1^ gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.
  4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.
  5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5. - (Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

  1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. le parole: "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
    2. all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: "ordinamento giuridico dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "ordinamento giuridico della Repubblica";
    3. all'articolo 5, il numero 1) è abrogato;
    4. all'articolo 12, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
      La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
      La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
      Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale";
    5. l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
      "Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.
      Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento";
    6. all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero di membro del Parlamento europeo";
    7. all'articolo 15, il quarto comma è abrogato;
    8. all'articolo 22, secondo comma, le parole: "o quando non sia in grado di funzionare" sono soppresse;
    9. all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale";</li
    10. all'articolo 23, le parole: "o il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "o il Presidente della Regione";
    11. gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati;
    12. l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
      "Art. 34. - La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.
      L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale";
    13. all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
      "L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.
      I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
      Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale".
  2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
  3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario.
    Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n.43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

    Art. 6. - (Disposizioni finali)

    1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale.
    2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale.
    3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale.
    4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989, n. 386, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 4 della presente legge costituzionale.
    5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 6 agosto 1984, n. 457, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 5 della presente legge costituzionale.

    Art. 7. - (Norme in materia di elezioni regionali)

    1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.
    2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.
    3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea