Leggi ed usi della guerra terrestre - Convenzione (II), L'Aja, 29 luglio 1899

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1899 diritto diritto Leggi ed usi della guerra terrestre Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Convenzione (II) adottata all'Aja il 29 luglio 1899
1899
Ratifica italiana: R.D.L. 9 dicembre 1900, n. 504 (G.U. n. ... del ...).
Entrata in vigore in Italia: 4 settembre 1900 (?).


... omissis ...

In attesa che una codificazione più completa delle leggi della guerra possa essere edita, le Alte Parti Contraenti giudicano opportuno constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari da Esse adottate, le popolazioni ed i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l'imperio dei principi derivati dal diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra nazioni civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza. Esse dichiarano che in tal senso devono essere intesi segnatamente gli art. 1 e 2 del Regolamento adottato.

Le Alte Parti contraenti, desiderando a tale scopo concludere una convenzione hanno nominato come Loro Plenipotenziari:

... omissis ...

i quali, dopo aver depositato i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue.

ART. 1

Le Alte Parti contraenti impartiranno alle proprie forze armate di terra istruzioni che saranno conformi al regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, annesso alla presente Convenzione.

ART. 2

Le disposizioni contenute nel regolamento indicato nell'art. 1 sono obbligatorie solo fra le Potenze contraenti in caso di guerra tra due o più di loro. Le disposizioni cesseranno di essere obbligatorie dal momento in cui, in una guerra tra Potenze contraenti, una Potenza non contraente si unisse ad uno dei belligeranti.

ART. 3

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile. Le ratifiche saranno depositate all'Aja. Sarà redatto un processo verbale del deposito di ciascuna ratifica, di cui una copia, certificata conforme, sarà inviata per via diplomatica a tutte le Potenze contraenti.

ART. 4

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad aderire alla presente Convenzione. Al tal fine esse dovranno far conoscere la loro adesione alle Potenze contraenti, per mezzo di una notifica scritta, indirizzata al Governo dei Paesi Bassi e comunicata da quest'ultimo a tutte le altre Potenze contraenti.

ART. 5

Qualora una delle Alte Parti contraenti volesse denunciare la presente Convenzione, tale denuncia produrrebbe i suoi effetti solo un anno dopo la notifica fatta per iscritto ai governi dei Paesi Bassi e comunicata immediatamente da quest'ultimo a tutte le altre Potenze contraenti. Tale denuncia produrrà i suoi effetti solo nei confronti della Potenza che l'avrà notificata.

In fede di ciò, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione rivestendola dei loro sigilli.

Fatto a l'Aja, il 29 luglio 1899, in un solo esemplare, che resterà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e del quale copie, certificate conformi, saranno rimesse per via diplomatica alle Potenze contraenti.