Memorie storiche civili, ed ecclesiastiche della città, e diocesi di Larino/Libro IV/Degli Arcipreti, e Parochi Diocesani

Da Wikisource.
Libro IV
PRELIMINARI
§. II.
Degli Arcipreti, e Parochi Diocesani

../Idea Generale de' luoghi, che compongono la Diocesi di Larino ../Del Clero Diocesano di Larino IncludiIntestazione 9 aprile 2009 75% Storia

Libro IV - Idea Generale de' luoghi, che compongono la Diocesi di Larino Libro IV - Del Clero Diocesano di Larino


1. A Sufficienza fu parlato della Cura delle Anime di Larino nel lib.3. cap.7. n.5. e cap.8. n.2. e segg. ove si è veduto, da chi, in qual luogo, e sotto qual nome ella si amministrava ne’ primi tempi della Chiesa, come poi si sia continuata, e quale lo stato presente : ora dovendosi parlare degl’Arcipreti, e Parochi con cura di Anime de’ luoghi, che compongono la Diocesi, stimiamo primieramente avvertire, che se tardi fu introdotta nelle Città principali l’istituzione delle Parrocchie, molto più tardi si è veduta ne’ luoghi Diocesani, tantocche, come dice, Tomasin. tom.I. lib.2. cap.21. e 22. n.10. e con autorità de’ Concilj, e Scrittori contemporanei, prova, che prima furono introdotte le Parrocchie Urbane, e poi le Rurali : Ex antedictis ergo illud collige, Rurales Parochias IV, tantùm saeculo, nec ubique eodem tempore initium habuisse : e poi Urbicas Ruralibus antiquiores esse, easque in majoribus tantùm Urbibus ; in iisque Ecclesiis, parla delle Rurali, initio, incruentum Ecclesia Sacrificium non offerri solitum, per la ragione, che siegue : Porrò in veteri Testamento unum erat Templum ad totum Israelitici Imperii cultum religiosum, unus Sacrificiis omnibus locus... Cum primum autem Templa alia, vel ab Feroboamo, vel a Samaritis extrui capere, scissa est, & profanata Religio. Apud Gentiles autem nequaquam verisimile est, nec probari certis ullis argumentis fot est, & Templa fuisse in singulis vicis, & Sacerdotes. Quare nec mirum debet cuiquam accidere, si quid ejusmod :secuta initio Ecclesia est in constituenda exteriori disciplina sua.

   2. In forma tale, che in que’ primi tempi si celebrava nelle Cattedrali, e ivi conveniva il Popolo, e s’invitavano quei di altri luoghi a participare ex consecratu Episcopi, e a quelli, che non potevano convenire in segno di communione, e di carità, si trasmetteva per i Diaconi, come abbiamo da S. Giustino M. nella sua Apologia 2. Solis die, cioè nel giorno di Domenica, che si prende per il giorno del Sole, come consagrato a Dio, Sole di giustizia, Solis die omnibus, qui in Urbibus, vel in agris degunt, in eumdem locum conventus sit & c. Prapositus preces, & Eucharistiam facit & c. distributio sit praesentibus, absentibus per Diaconos mittitur : E talvolta si trasmetteva in Roma, anche per mezzo degl’Accoliti, come abbiamo da Innocenzo I. scrivendo a Decenzio Vescovo di Gubbio : De fermento, quod die Dominico per Titulos mittimus, superflue nos consulere voluisti, cum omnes Ecclesiae nostrae intra Civitatem sint constitutae. Qua cum Presbyteri, quia de ipsa, propter plebem sibi creditam, nobiscum convenire non possunt ; idcirco fermentum a nobis confectum per Acolythos accipiunt, ut se a nostra communione, maxime illa die, non judicent separatos. Quod per Parochias fieri debere non puto : quia non longe portanda sunt Sacramenta. Ma non perciò può negarsi, che da’ Critici molte cose delle suddette si controvertono : e noi le abbiamo notate, come sopra, lasciando, che ognuno prenda quel partito, che più gli paja confacevole al suo proposito.

   3. E sia come si voglia è certo, che poi oppressi i Vescovi dalla gran mole di altre occupazioni, tratto tratto diedero mano, che i Preti celebrassero, e ammininistrassero gl’altri Sagramenti nelle Città, e luoghi Diocesani, e quivi i Parochi avevano il nome di Parochi Rurali a differenza de’ Parochi Urbani : e talvolta il titolo di Corepiscopi, appresso ebbero anche l’officio di Vicario Foraneo, e vogliono, che esercitassero le Funzioni Vescovili, benché con licenza del proprio Vescovo ; e su di ciò si allegano diversi Sagri Concilj, tra quelli il Concilio Antiocheno Can. 10. Neocesariense Can. 13. Ancirano Can. 13. e le parole dell’Antiocheno sono le seguenti : Qui in vicis, & villis constituti sunt Chorepiscopi, tametsi manus impositionem ab Episcopo susceperant, & ut Episcopi sunt consecrati; tamen placuit S. Synodo scire oportere modum proprium retinere. Il qual modo si era di non tenere ordinazioni, senza licenza del Vescovo Diocesano.

   4. Che i medesimi esercitassero l’ufficio de’ Vicarj de’ Vescovi, ne parla S. Isidoro Vescovo di Siviglia : Chorepiscopi, così egli, idest, Vicarii Episcoporum ad exemplum LXX. Seniorum : tanquam Sacerdotes propter sollicitudinem pauperum. Hi in villis, & vicis instituti, gubernant sibi commissas Ecclesias, habentes licentiam constituere Lectores, Subdiaconos & c. de Offic. Eccles. l. 2. cap. 6.

   5. Ebbero questi Curatori di Anime il titolo di Arciprete, con potere effrenato, ma tutto dipendente dal proprio Vescovo. Ne sia testimonio il Concilio di Pavia, celebrato l’anno 850. ove al Cap. 13. così si legge : Propter assiduam erga, populum Dei curam, singulis plebibus Archipresbyteros praesse volumus, qui non solum imperiti vulgi sollicitudinem gerani, verum etiam eorum "Presbyterorum, qui per minores titulos habitant, vitam jugi circumspectione custodiant; & qua unusquisque industria divinum opus exerceat, Episcopo suo renuntient. Nec obtendat Episcopus non egere plebem Archipresbyteris, qnod ipse per se gubernare valeat. Quia etsi valde idoneus est ; decet tamen , ut partiatur onera sua ; & sicut ipse matrici praest, ita Arcbipresbyteri praesident plebibus, ut in nulla titubet Ecclesiastica sollicitudo. Cuncta tamen ad Episcopum referant, nec aliquid centra ejus decretum ordinare praesumant. E di ciò parlando Tomasin. loc. cit. cap. 5. n. 8. fa egli differenza tra le Chiese Pievane, e i Titoli, volendo, che le Pievane si governassero dagl’Arcipreti, e che i Titoli fussero Chiese inferiori, che si governavano da altri Preti, soggette agl’Arcipreti ; Liquidum est in hoc Canone distare Plebem, qua Archipresbyteri Ecclesia est, & minores Titulos, qua Parochiae jam sunt, juri ac potestati Arcbipresbyterorum obnoxix. 

   6. Qusto nome di Arciprete, vogliono alcuni, che la parola Greca, cioè il primo tra Preti, diffusamente ne parla Tomas. d. lib. 2. cap. 3. n. 1. e ivi, come al n. 2. asserisce, che regolarmente aveva questo nome, e grado chi prima veniva ordinato Prete : Quindi aveva anche il nome di Decano, come si legge in una Costituzione, quale si attribuisce al Concilio Agatense, e si riferisce da Reginone lib.1. pag. 291.da Burcardo lib.19. cap.26. da Graziano dist.50. e. c.64. dove si dice, che nel principio di Quadragesima si presentano i Penitenti alla porta della Chiesa, ubi adesse debent Decani, idest Archipresbyteri Parochiarum, cum testibust, idest Presbyteris poenitentium, qui eorum conversationem diligenter inspicere debent  ; Fu usurpato questo nome da quello degl’Arcipreti, che nelle Cattedrali era Capo de’ Preti, e avevano cura, e sopraintendenza agl’altri Canonici, onde leggiamo in Valaf. de Reb. Eccles. cap.31. sunt Archipresbyteri in Episcopiis, Canonicorum curam gerentes, e non manca chi dica, che tenesse l’Arciprete il nome di Protopapa, come appunto si appella Reggio di Calabria, e altrove, benché abusivamente .

   7. Ora parlando de’ nostri Curatori d’ Anime de’ luoghi Diocesani, dee supporsi, che tutto quello fu pratticato nelle altre Diocesi, secondo la disciplina generale de’ tempi, siasi anche osservato in questa; e che siccome nelle altre col tratto del tempo siasi ristretta l’Autorità degl’Arcipreti, e Parochi Diocesani alla sola cura delle Anime, restando Vicarj de’ Vescovi, solamente nelle cose spirituali ; così parimente siasi osservato in essa, amministrando i Sagramenti coll’ajuto degl’altri Ecclesiastici, e che tra di loro si accumunassero le rendite Parrocchiali, servendo gl’altri Ecclesiastici per hebdomadam, col nome di Eddomadarj, dipendentemente sempre dall’Arciprete, che si eleggesse dal proprio Vescovo, secondo i meriti personali, che vi concorressero, non avendosi più riguardo all’anzianità del tempo della sua promozione per gl’inconvenienti, che ne nascevano.

   8. E questo lo ricaviamo da più Sinodi antichi de’ Vescovi Larinati, e ’l primo sotto Monsignor Bellisario Balduino dell’anno 1555. ove si ordina, che l’amministrazione del Battesimo, Eucaristia, ed Estrema Unzione agl’infermi, sia fatta solamente dagl’arcipreti, e da quel "Prete, che farà Eddomadario, ed altri di licentia del detto Arciprete, il quale nelli giorni della sua Settimana abbia da star e alla Chiesa, ovvero alla sua Casa, acciò sii facilmente trovato ; e se avesse per qualche caso necessario da uscire dalla Terra, abbia di raccommandare tale administrazione a qualche altro Sacerdote di detta Terra, sotto pena di libre 25. di cera. Lo stesso abbiamo nel Sinodo celebrato da Monsignor Girolamo Vela li 12. Gennaro 1594.

   9. E come che con un tal’esercizio di cura d’Anime, che si faveva per turnum da’ Preti Eddomadarj solevano accadere degl’inconvenienti: quindi il dotto, e zelante Monsignor Caracci dando miglior metodo volle nel fuo Sinodo , che celebrò l’anno 1633. tit.15. cap.3. che i Sagramenti si amministrassero da’ Parochi, che i Sacerdoti fussero obligati ajutarli, e che a tal’effetto si abilitassero quelli, che ne fussero incapaci, e così parla : Parochi per se ipsos teneantur administrare Sacramenta, verumtamen Sacerdutes, qui Ecclesiis addicti sunt, & de communi massa participant, debent eos coadjavare. Curent igitur ita Sacramentorum doctrinam perspectam habere, ut possimus audiendi Sacras Confessiones licentiam illis impertiri, ut idonei reddantur ad parochos coadjuvandos in Sacramentorum administratione & c. coeteri vero Sacerdotes ad Confessiones non approdati, teneantur assistere Parocho administranti Sacramenta.

   10. Con questa disciplina si è esercitata, e si esercità la cura dell’Anime in questi luoghi Diocesani, obbligati i Sacerdoti, qui Ecclesiis addicti sunt, & de communi massa participant, di coadjuvare i Parochi nel suo impiego, e in istruire il Popolo, e fanciulli ne’ documenti della nostra Santa Religione, come più diffusamente nel segnente §. 3. e nel precedente lib.3. cap.15. ove de’ Sinodi Diocesani di Larino, portandoli ivi molti decreti della S. Congregazione del Concilio, per alcune controversie avute sopra di ciò in seguela di alcune Costituzioni Sinodali, fatte da chi scrive , per la conferma, e stabilimento di quel, che avevano ordinato i Vescovi Predecessori intorno all’obbligo, che hanno gl’Ecclesiastici di coadiuvare i Parochi, cioè quei, i quali Ecclesiis addicti sunt, & de communi massa participant.

   11. Molte cose si stabiliscono nel detto Sinodo part.5. cap.11. che riguardano l’obbligo de’ Parochi intorno a’ di loro studj, vita esemplare, resìdenza, peso di applicare il Sagrosanto Sagrificio per i di loro Parrocchiani, custodia de’ libri, e vigilanza in scrivere, e notare ciò, che si prescrive dal Rituale Romano, tutto, che bisogna per l’adempimento del di loro gravissimo peso. E tralasciamo farne altra memoria, come di cose, che riguardano la generale disciplina di tutti gli altri Parochi : non Stimiamo però qui trascurare ciò, che nel medesimo Sinodo sta scritto in detto cap.11. num.14. per essere notabile, e degno di avvertenza, come Sìegue : Parochus proximior alium Parochum agrotantem crebro visitet, & ingravescente morbo praesto eidem Sacramenta administret, illiusque Parochiae curam gerat, & cum ipsum morti proximum viderit, perlecto inventario, observet, an reperiemtur omnes libri, Scriptura, Sacra suppellectiles, & si qua defuerint, distincte notet : de eisdem, quae fuerint adnotatae se assicuret, & Nos certiores faciat, ut tam super administratione curae, quam super conservatione pradctorum suppellectilium providere valeamut, sub poena ducatorum decem, aliisque nostro arbitrio reservatis, & praedictis non obstantibus, Populum moneat de excommunicatione latae sententiae cantra amoventes, occupantes, aut quoquo modo surripientes scripturas cujuscumque sint generis, ad Ecclesiam quomodocumque spectantes, aut pertinentes.

   12. Mentre con questa Costituzione Sinodale si dà provedimento alla salute spirituale del Paroco infermo, e a molti disordini, che sogliono accadere in simili occasioni della morte de’ Parochi, specialmente in Paesi piccioli, quando tra le altre cose facilmente si occupano le scritture più necessarie delle Chiese, le quali regolarmente si conservano da’ proprj Parochi. La fa. me. di Benedetto XIII. essendo Arcivescovo di Benevento, stabilì ancora nel Concilio Provinciale del 1693. al tit.28. al cap.12. che i Vescovi si debbano insieme visitare, ed assistere, e mette in nota quello, che debbano fare in tal’occasione d’infermità mortale ; come anche si vede stabilito da S. Carlo nel primo suo Concilio Provinciale di Milano alla part.1. tit. de Funere Episcopi.

   13. Noi però desideraressimo, che una volta si dasse esecuzione a ciò, che si era risoluto fare da Benedetto XIII. nell’ultimo Concilio Provinciale Beneventano, celebrato in Benevento colla sua presidenza, essendo egli Papa nell’anno 1729. cioè, che si pubblicante una Costituzione, colla quale si ordinasse, che i Vescovi più vicini, o in loro mancanza altri graduati, accorressero sollecitamente sentendo qualche infermità mortale de’ loro Colleghi, con facoltà d’invigilare sopra la salute spirituale de’ poveri Vescovi moribondi ; così pure, che avessero una sopraintendenza sulla custodia dell’Archivio, e Scritture, e nell’elezione de’ Vicarj Capitolari ; come appunto si pratticava quasi da per tutto in Occidente, specialmente in Italia, e nel nostro Regno, benché sotto nome di Visitatore, e poi andò cessando verso il Secolo XII. lo avverte il Padre Mabillon. nella Prefaz. al Secolo V. di S. Bened. §.3. num.36. eruditamente ne parla nella dissertazione istorico-Canonica de Episcopo Visitatore, seu de Antiquo Regimine, Ecclesiae vacantis Monsignor Francesco Nicolai Vescovo di Capaccio, poi Arcivcicovo di Conza cap.2. e 4.

   14. Posciache in questa forma i poveri Vescovi moribondi avrebbero la dovuta assistenza, dopo la di loro morte non si sentirebbero tanti scandali, né circa la Persona degl’istessi Cadaveri de’ Vescovi defonti, come spesso empiamente accade, ne circa l’elezione de’ Vicarj Capitolari, seguendo allo spesso colle armi alla mano, e le Scritture non pericolarebbero in pregiudizio delle Chiese, e de’ particolari. Quantunque sia vero, che non per anche si sono sentiti in detta occasione in Larino que’ sconcerti, e scandali, che si sono deplorati, e si deplorano in altri luoghi ; come appunto accadde in tempo, che si celebrava detto Concilio Provinciale in Benevento, in una Città dello Stato, e poi in un’ altra in Calabria, lo che diede moto a detta risoluzione presa in una Congregazione particolare, declinata dal Papa, di cui noi fussimo Segretario, e poi approvata dalla Santità Sua, e ne fu consegnato il Piano già disteso alla ch. mem. del Signor Cardinal Fyni per farne stendere la concertata Costituzione ; ma per la morte del Papa, seguita li 23. di Febbraio dell’anno appresso 1730. non ebbe il suo effetto .

   15. Hanno inoltre quelli Arcipreti, e Parochi Diocesani, come anche gl’Urbani, la facoltà di concedere le Indulgenze in articolo di morte a i moribondi, e benché sia solito accordarli ad certum tempus, suole poi prorogarsi dal Papa ; di maniera che si è ella introdotta, e colla proroga, che si prende da tempo in tempo, viene a perpetuarsi: come pure hanno l’onore dell’inlegna della Mozzetta color paonazzo, e questi Indulti si riportano nel precedente lib.3. cap.8. n.14. e segg. e ivi al n. 16.si parla anche del metodo da tenerli nella concessione di dette Indulgenze.

  16. Quanto al di più, che riguarda le rendite Parrochiali se ne parla nel seguente §.3. ove del Clero Diocesano,