Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici/Editto

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Giacomo, della Santa Romana Chiesa, Cardinale Antonelli, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro-Segretario di Stato ec.

In virtù dell’articolo 1.° del Motu-proprio 12 Settembre 1849 la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo la seguente Legge sul Consiglio di Stato.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

§ 1. Il Consiglio di Stato è composto di nove consiglieri ordinarii e di sei consiglieri straordinarii: ha un presidente Cardinale, un vicepresidente Prelato, un segretario coi subalterni necessarii al disimpegno del servizio.

§ 2. La presidenza è attribuita al Cardinale Segretario di Stato presidente del consiglio dei ministri: egli è rappresentato dal vice-presidente allorchè non interviene al Consiglio.

§ 3. Se il Consiglio è presieduto dal Cardinale, il vice-presidente ha sede e voto fra i consiglieri.

§ 4. I consiglieri ordinarii ed i consiglieri straordinarii debbono avere la età non minore di anni trenta compiuti: gli uni e gli altri [p. 10 modifica]debbono essere sudditi pontificii sia per nascita, sia per domicilio decennale, col pieno e libero esercizio dei diritti civili.

§ 5. I consiglieri straordinarii non hanno funzioni abituali: sono chiamati al Consiglio dal Cardinale presidente secondo l’ordine della loro ammissione per supplire alle mancanze o per aumento di voti in casi speciali.

§ 6. Il segretario del Consiglio ritiene i registri, custodisce gli atti e redige i processi verbali: è applicabile a questo funzionario il disposto nel § 4, quanto alla sudditanza pontificia ed all’esercizio libero dei diritti civili.

§ 7. Il vice-presidente, i consiglieri ordinarii, i consiglieri straordinarii, il segretario del Consiglio e gli impiegati subalterni sono nominati da Sua Santità per mezzo del Cardinale Segretario di Stato.

§ 8. Le funzioni di consigliere di Stato ordinario e di segretario del Consiglio sono incompatibili con quelle di avvocato o procuratore esercente.

Da questa regola sono eccettuati gli avvocati concistoriali per ciò che riguarda le loro funzioni nel sacro Concistoro.


CAPITOLO II.

Affari da trattarsi nel Consiglio di Stato e loro divisione.

§ 9. Gli affari da trattarsi nel Consiglio di Stato sono distinti in due classi: la prima di quelli che hanno per oggetto materie governative o meramente amministrative: la seconda di quelli che appartengono all’amministrativo contenzioso.

§ 10. Per gli affari della prima classe il Consiglio si divide in due sezioni, l’una per le materie di legislazione e di finanza, l’altra per gli affari interni.

§ 11. Sotto il nome di legislazione e finanza sono comprese tutte le materie che dipendono dai dipartimenti ministeriali delle finanze e della giustizia.

La denominazione di affari interni comprende tutte le materie dipendenti dagli altri dipartimenti ministeriali.

§ 12. Gli affari di maggiore entità fra quelli che appartengono alla prima classe sono riservati esclusivamente alla adunanza generale del Consiglio: gli altri rimangono alle sezioni.

§ 13. Sono affari di maggiore entità.

1. i progetti delle nuove leggi generali e dei sistemi organici amministrativi o giudiziarii;
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2. la interpretazione autentica, ove occorra, delle leggi o disposizioni sovrane;
3. le questioni di competenza fra i diversi ministeri:
4. l’esame dei regolamenti municipali da sottoporsi alla sanzione sovrana in virtù della legge da emanarsi sui municipii;
5. l’approvazione degli atti dei consigli provinciali nella parte riservata a Sua Santità;
6. tutti gli affari che siano rimessi da Sua Santità direttamente all’esame del Consiglio.

§ 14. Gli affari contemplati nei numeri 1 e 2 del § precedente sono rimessi all’esame del Consiglio allorchè siano stati discussi preliminarmente nel consiglio dei ministri come è prescritto nei §§ 11 e 48 dell’ordinamento dei ministeri.

§ 15. Se nasce dubbio sulla competenza delle sezioni o della adunanza generale, esso è risoluto dal Cardinale presidente.

§ 16. Anche gli affari che non sono compresi nella riserva del § 13 possono essere esaminati dall’adunanza generale, semprechè dal Cardinale presidente sulla dimanda di un ministro o della sezione competente le siano rimessi.

§ 17. Nei casi preveduti dai precedenti §§ 13 al 16 incombe alle sezioni di far l’esame preventivo degli affari e prepararne la discussione nell’adunanza generale.

§ 18. Le funzioni del Consiglio di Stato negli affari non contenziosi sono meramente consultive: esso non può delibere nè in adunanza generale nè diviso in sezioni che nella forma di semplice opinamento ed allorquando venga consultato sia dal Sovrano, sia dal consiglio deʼ ministri, sia da ciascuno di loro singolarmente.

§ 19. Negli affari che appartengono al contenzioso amministrativo il Consiglio esercita le funzioni di magistrato nel modo e nei limiti che saranno determinati da un regolamento particolare.


CAPITOLO III.

Esame e discussione degli affari.

§ 20. Il Cardinale presidente presenta al consiglio gli affari che gli sono rimessi dal Santo Padre.

§ 21. Allo stesso Cardinale presidente si rivolgono i ministri sia collegialmente, sia singolarmente coi loro rapporti sugli affari da discutersi nel Consiglio: vi uniscono le carte relative.

§ 22. Il segretario del Consiglio presso gli ordini del Cardinale [p. 12 modifica]presidente distribuisce gli affari alle sezioni per l’opinamento o per gli effetti contemplati nel § 17.

§ 23. I ministri possono intervenire alle sezioni o alle adunanze generali; essi non hanno voto.

§ 24. Nell’adunanza generale allorchè il Cardinale presidente o il Prelato vice-presidente dichiara che la discussione è compiuta, si passa immediatamente ai voti.

§ 25. L ’adunanza generale non può deliberare se non sono presenti almeno sei consiglieri, cinque dei quali debbono essere ordinarii, oltre il Cardinale presidente od il Prelato vice-presidente.

Le sezioni non possono deliberare se non sono presenti in ciascuna di esse almeno tre consiglieri due dei quali sempre ordinarii.


CAPITOLO IV.

Opinamenti.

§ 26. L’opinamento contiene lo stato dell’affare rimesso all’esame delle sezioni o dell’adunanza generale ed i motivi sui quali è fondato, i pareri dei dissenzienti e le ragioni del dissenso: è sottoscritto da tutti i membri presenti nell’adunanza generale od in ciascuna sezione.

§ 27. Il Cardinale presidente umilia l’opinamento al Santo Padre, quando abbia rimesso al consiglio l’esame dell’affare, ovvero lo trasmette al consiglio dei ministri od al ministero competente.

§ 28. Sul rapporto del ministro competente, e sentito ove occorra il consiglio dei ministri Sua Santità decide, se e come debba adottarsi l’opinamento.

§ 29. Il Cardinale presidente fa inserire negli atti del consiglio la decisione sovrana.


CAPITOLO V.

Disposizioni generali.

§ 30. Le sedute ordinarie dell’adunanza generale hanno luogo una volta per settimana; due volte quelle di ciascuna sezione.

Le sedute straordinarie dell’una e delle altre hanno luogo ogni volta che siano ordinate dal Cardinale presidente.

§ 31. I consiglieri ordinarii, il segretario del consiglio e gli impiegati subalterni godono di un trattamento fisso a carico del [p. 13 modifica]pubblico erario, ed hanno diritto alle giubilazioni e pensioni in conformità della legge.

§ 32. I consiglieri tanto ordinarii che straordinarii ed il segretario del Consiglio prestano giuramento nelle mani del Cardinale presidente secondo la formola approvata da Sua Santità.

§ 33. La disciplina interna del Consiglio di Stato sarà regolata dal Cardinale presidente.


Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 10 settembre 1850.