Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XLI

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Cap. XLI. - De non vender lana, ne stame

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De non vender Lana, ne Stame.


CAP. XXXXI.


P
Arimente hanno statuito, & ordinato che non sia lecito ad alcuna persona del detto Comune, la quale publicamente non esserciti la Mercanzia, overo publicamente non esserciti il lavoriero de Lana, ò non habbia Pecore, vendere alcuna quantità di Lana, ò Stame, tanto filati, quanto dà filare da mezzo peso in giù ad alcuna persona del detto Comune,, ò altrove, se prima il detto Venditore, & [p. 32 modifica]Compratore non ne haverà datto notitia à doi Huomini da esser depurati per il Consiglio, ò per la maggior parte di esso di detta compra sotto pena ad ogni inobediente di detto Comune de lir. due Imperiali per ogni volta da esser applicati per la metà al Comune, & l’altra metà all’Accusatore, il qual sia di buona fama, & sia creduto al suo giuramento, & ciò per sapere se la detta Lana, ò Stame fossero robati al Patrone, o ad altra persona.