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La «universitas bobacteriorum Urbis» 169

giurisdizione civile e criminale. Il movimento commerciale si può del resto vedere anche dalle forme di locazione che si adoperavano dall’Arte: percorrendo gli statuti, si osserva che gli animali si davano «ad soccitam»1 oppure «ad custodiendum et subcreandum»2, i terreni «ad laborandum»3. Erano presso a poco le stesse forme che si usavano in altri comuni italiani, come, per esempio, nel contado cortonese4, dove però la soccita assumeva una forma speciale ad capitale refidendnm, forma, di cui non si ha menzione negli statuti dei bobacterii.

Sebbene, come abbiamo accennato, l’agricoltura non potesse costituire uno dei principali cespiti del comune, nondimeno i pascoli poterono fornire sufficienti redditi, come quelli che erano in maggiore quantità dei terreni coltivati, ed a causa anche del numeroso bestiame. Cosi nel 1234 il senatore Luca Savelli5 avea promulgato un editto, col quale avocava all’autorità cittadina il diritto di levare nuove imposte sui forni e sui pascoli. Disposizione che troviamo rinnovata nel 1347, quando Cola di Rienzo ordinò che «li denari li quali vengono da lo focatico e da lo sale e da li porti e da li passaggi e condannazioni, se fora necessario, si dispensino al buono stato»6. Speciali tasse eran poi stabilite per le biade, per i grani che si portavano al molino, per quelli che si esportavano &c. come risulta dagli statuti delle gabelle. Più tardi, perchè l’agricoltura prendesse piede e si rinvigorisse la produzione, i pontefici fecero molte concessioni alla classe agricola, dispensandola da tributi, da pedagi, e da altri pesi, da cui

  1. Capp. 95,96,97.
  2. Art. 68.
  3. Art. 51,54.
  4. L. Ticciati, Sulle condizioni dell’agricolt., &c. in Arch. stor. ital. per le prov. di Tosc. ed Umb. ser. V, X, 265 sgg.
  5. Muratori, Rer. Ital. Script. III, 579.
  6. Anonimo, Vita di C. di Rienzo, capo IV, ediz. Re.