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La «universitas bobacteriorum Urbis» 179

Hanno anch’essi dalla Camera un compenso ma non vien fissato.

Come notaio dell’Arte venne nel 1407 eletto, sua vita durante, «Nicolaus Signorilis notarius de regione Montium» (cap. 7): il notaio percepisce cinque libre di provisini ogni sei mesi, oltre i soliti proventi, con diritto inoltre al pagamento delle scritture delle parti litiganti. In mancanza dei consoli, del camerario e dell’assessore, egli può giudicar delle cause coi medesimi effetti.

A mandatario fu eletto «Iacobus Vonae»: deve portar comandi, far citazioni &c. Il suo salario (cap. 11) vien preso dalla colletta dei proventi pei doppieri di mezz’agosto ed è di cinque libre di provisini all’anno.

Noteremo poche cose riguardo al procedimento giudiziario: tutte le controversie, che aveano per oggetto un pagamento od un atto relativo all’agricoltura od all’allevo del bestiame, erano di speciale competenza della curia dei bobacterii, ed eran decise dai consoli di questi. Sicchè non era necessario che ambedue i litiganti esercitassero l'Ars bobacteriorum, si richiedeva soltanto che l’azione procedesse da un negozio agricolo. Non era necessario per le cause un libello formale di citazione, bastava la richiesta orale dell’attore, registrata dal notaio e fatta dinanzi ai giudici (capp. 68, 23). Per la trattazione delle cause erano stabiliti giorni ed ore speciali: si avevano cioè i «dies iuridici» ed anche le «horae iuridicae causarum». La citazione era fatta dal mandatario, e se il convenuto era contumace, allora gli si applicava l’«exbannimentum de contumacia» e poi l’«exbannimentum de confesso» (capp. 23, 24, 31, 68); il contumace deve pagare tutte le spese giudiziali. Nessuno può appellare ad altra Curia dalla sentenza dei consoli: se tuttavia la condanna sembrasse esagerata, può il condannato richiedere che sia riveduta da uno o due esperti uomini dell’Arte, eletti dai consoli. Questi periti possono cancellare o cangiare la sentenza e