Pagina:Archivio storico italiano, serie 3, volume 12 (1870).djvu/318

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24 delle antiche relazioni

era un servo. Cinquanta soldi si pagavano poi per le percosse date al libero, trenta per quelle inflitte al servo.

Si stabiliscono alcune norme per i depositi, le cauzioni e le pignorazioni, le quali sono sempre vietate sulle cose appartenenti alle chiese, tranne nelle cause coi sacerdoti a quelle addetti; e sotto pena di nullità e multa di 50 soldi sono vietate: 1.° sulle donne vergini o maritate; 2.° sulle mandre di cavalle; 3.° sulle frotte dei porci selvatici.

Succedono varie disposizioni che hanno riguardo a luoghi speciali, a boschi di dove i Veneziani potevano asportare i rami degli alberi, ma non i tronchi; ed il frammento (poichè manca la fine) termina condannando alla evirazione tutti coloro che secondo l’illecita usanza avessero fatto degli eunuchi, se pure non si riscattavano: a provare poi la propria innocenza richiedevansi dodici testimoni.

Così una grande salvatichezza e ferocità di costume rivela in questo trattato, dove troviamo le disposizioni della legge salica e longobarda che ancora vigeva in Italia, così nell’uso e nella forma dei giuramenti come nelle pene pecuniarie.

Molti liberi cristiani erano rapiti a tradimento; e venduti ai pagani passavano la loro vita in durissima servitù. Nè il trattato condanna per sè medesimi questi iniqui commerci; mira soltanto ad assicurare i sudditi dell’impero che tali violenze non avrebbero fatte i Veneziani nel loro territorio, e che scoverti i rei, quella Signoria li avrebbe puniti. Si ricordano le correrie dei pirati che tutto rendevano incerto e malsicuro: la giustizia offesa da un omicidio sembrava potesse essere soddisfatta con certa somma di danaro, e che l’uccisione, mutando la condizione della vittima, mutasse natura.

La donna parrebbe ancora tenuta in conto di cosa non di persona; nè si vede perchè sia equiparata specialmente alle cavalle ed ai porci selvatici. Si accenna