Pagina:Archivio storico italiano, serie 3, volume 12 (1870).djvu/436

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142 rassegna bibliografica

accorto, comandò al vescovo di Concordia sciogliesse dalle censure i cittadini di Pordenone, consentendo a Viviano giudeo l’esercizio della sua professione e, se egli mancasse, a qualunque altro ebreo sottentrasse in suo luogo1. Dopo il quale indulto si compilarono in 22 articoli i patti tra Pordenone e l’ebreo Viviano, per cinque anni, dal 1.° settembre 1452. La concessione, del tre 0]0 il mese ai cittadini, del quattro ai forestieri, era men larga di quella data già a Samuele. Poi si stabiliva «che lo detto zudio non inpresta ad algun citadino sora cosa de glesia sagrada.... E se alcun pegno che fosse impegnado sotozasesse ad algun pericolo, como de fogo, de tarme, de sorzi, o ch’el fosse involato, e ch’el fosse evidente e manifesto senza caxon del dito zudio, lo dito zudio non sia tignudo ad emendacion deli diti pegni tegnando gatte in caxa». Due soli mesi erano consentiti ai cittadini per far ricorso contro le frodi. La comunità di Pordenone esentava Viviano, per dieci ducati annui, dal servigio militare in pace o in guerra, come, per quattro, ne aveva sciolto Samuele; e in caso di bisogno, l’ebreo doveva prestarle, senza usura, fino a cento ducati2.

Tali gli appunti che dal libro prezioso procuratoci da Giuseppe Valentinelli mi venne fatto di ricavare, in compendio. Gli studii storici non potevano attendere un servizio più proficuo dall’infaticabile erudito della Marciana, dall’uomo egregio, di cui, accenno merito singolare, non sapresti dire qual fosse maggiore, tra la modestia e la grande sapienza.

Udine, 11 giugno 1870.

G. Occioni-Bonaffons.        



  1. Pag., 257, Doc. CCXXIII.
  2. Pag., 263, Doc. CCXXVII.