Pagina:Archivio storico italiano, serie 3, volume 13 (1871).djvu/156

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152 prima poscritta alle osservazioni

sponde Invertendo la proposizione, e portando come prova ciò che appunto gli neghiamo: è, dunque è possibile (pag. 14). 15 di tale impossibilità, e della sincerità delle Carte di Arborea, novello prove vengono alla luce ad ogni nuova publicazione che si fa di documenti relativi all’antica storia della Sardegna.

19. Il Liverani chiude il suo esame della controversia sulle Carte di Arborea dichiarando, come sopra notavamo, che le obiezioni mosse dai dotti Alemanni valgono al più a rendere sospetti quei documenti; ma dicendo di portare a sua volta un argomento, col quale (citiamo le sue parole) «rompendo ogni riserbo e indossando la giornea, dichiaro che le Carte d’Arborea sono non pure sospetto, come sinora fu detto dietro la scorta degli arbitri alemanni , ma una solenne impostura, palese, evidentissima, che non ammette dubbio o replica alcuna; e sfido tutto il mondo a dare alle mie parole una smentita. Ed è la frode tanto vergognosa , che i magistrati, guardiani e custodi dell’onore nazionale, dovriano farsi padroni della causa e provvedere secondo le leggi alla fede pubblica, e alla dignità del nome romano e italiano» (pag. 16). In una proscritta all’articolo il Liverani cerca mutare il senso delle sue parole nel seguente modo: «Non occorre dichiarare, che questo scritto non ha alcuna mira di mettere in dubbio la onoratezza delle persone, ma solo la sincerità dei documenti; nè i magistrati quivi invocati sono i tribunali, ma sì le accademie, a ciò espressamente deputate da chi ha in mano la direzione delle lettere italiane, cioè il Ministero della pubblica istruzione» (pag. 17). Teniamo come non aggiunta questa poscritta, che è in aperta contradizione col tratto precedente, e coll’azione dei tribunali già invocata anche altra volta nella flirta Europea (fascicolo mangio 1870), nel seguente modo: «Dopo ciò, per quanto sembra a noi, tali carte non possono interessare altri fra noi che il Ministero della giustizia, perchè vengano rintracciati i mistificatori».

20. Ma nè alcun Ministero nè alcuna Academia può sciogliere con una sua decisione una questione scientifica, come ben notava nella sua Relazione la Commissione berlinese. In questioni letterarie non ha luogo tribunale nè sentenza. Quindi anche è meno esatto il dire col Liverani pag. 3) ed altri, che io abbia «sommesso le Carte d’Arborea all’arbitrio della Reale Academia di Berlino». Nè ho ciò fatto, nè poteva farlo; nè a sua volta FAcademia di Rerlino pretese di farsi giudice, ma soltanto «di far conoscere il risaltato, qualunque fo?se per essere, dell’esame, onde contribuire così a rischiarare tale questione di non lieve importanza» (Relazione, § 1). Spetta all’incontro ai tribunali il giudicare di una questione di truffa. E poichè questa fu già per ben due volte messa