Pagina:Arco - Statuto concesso al foro d'Arco, 1646.djvu/21

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delCiuile. 7

meno il corrotto, e corrompente fiano puniti corrifpondente alle leggi, e Statuti della Communità di Trento
fe à cafoni corrottore non fia fiato il primo à denontiare la corrottione; che coli farà libero dal caftigo . Eli Giudici c’hauranno conofciutala caufa, Fano tenuti,ed obligati eÌTeqmre, e far effequirele cofe predette.

De l’alienationi fatte per minori. Gap. 4. DSterminiamo, & ordiniamo, che tutte Palienationi da farli da minori d’anni venticinque,totari^ò curatoriioro di beniimmobili,ragioni, & attioni, fi facciano alla prefenza del Podellà, ò Giudice del luogo, oue tal vendita fidourà fare, inprelenza di quattro piìiprolfimi mafehi, emag- giorid’anni venticinque. Citati anco, ericercati gl’altri palefamente, chefulferojper fuccedere al minore che vuole alienare ; tali piu prolfimi deponendo fopra la loro confidenza, che tale alienatione rifluita in vtilità, del minore, E non eifendoui profiimi,fi chiamino quattro huomini di bontà, ed amici del minore . Che fe anco quelli manchino, fiano dal Giudice, ò Podellà eletti quattro mafehi, maggiori, comedifopra . In tantoché5! Signor Podeftàyò Giudice intrometta l’autorità, e decreto, per il quale in pagamento del fuo fatario riceua carantani dodeci da pagarli per il conrra- hente,feruatoimmune il minore in tale contratto. Et l’alienatione fatta in altra maniera, anco interpoftoil giuramento, fia ipfo iure di niun valore ; & fi prefuma fatta con inganno, in danno dei minore; e lo lìelfo minore con fraudeelfer flato indotto adalienare,e giurarefopralaitelfa alienatione. Eche'lfine ,eremilfione fatta per il minore al tutore, ò curatore fuo, auanti gli venticinque anni, fenza lepredette folennità, fi Itimi inganne- uole, e fraudolente, e nelmedemo modb il minore effer fiato indotto à farla; ed il giuramento, fefaràintromeiro, lì creda cauatoper paura, eper inganno; &ipfo iure fia nulla, fe non farà fatta dal minore, con l’autorità del curatore,da deputarli fpeaalmentei quello . Finita la tutela, ogni volta che’l tutore, òficurtà di lui vorrà elfcr liberato dalla tutela, òficurtà, per atto tale di vedere, edvdireramminiftratione, non polfanogli parenti, amici, è vicini eletti, neper la loro prefenza, nè del Giudice, pretendere cofa alcuna, nemeno riceuere; e chi riceuerà, debbi pagare a! Padrone danaro quadruplicato,rifpetto airiceuuto . Chcfeàcafoilcuratorericufa- rà confentire ,ò interporre fautorità; ò anco gli attinenti llelfi faranno il medemo, forfeper malitia, ò per molellare il tutore, ò quello, che di lui fu ficurtà, il Signor Podellà, ò Giudice, fe per mezodpiuomini da bene le parerà, che3! tutore habbi fedelmente ammimfìrato,ò chel’alienationedebbi necelTariamente farli, polfasforzare tanto il curatore, quanto gl’attinenti, à dare l’alfenfoper l’alienatione, fine, e liberatione ; leuatigìi pegni, ed intimati caftighi» Le cofe predette s’olferuino, non obliando difpolìtionein contrario, de iure Communi. Eccettuata però la donnadotata dal padre, ò fratelli, onero da altri, che à ciò erano obligati: che a tale femina benché minore di venticinque anni „ è permelfo far fine fenza. Pelle