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| 356 | ARS ET LABOR |
GIURISPRUDENZA TEATRALE
In questa rubrica si risponderà alle domande giuridiche di indole teatrale che i lettori della Rivista vorranno rivolgere alla direzione.
Ci si domanda, se l’artista abbia privilegio sulleattività dell’Impresa per il pagamento del corrispettivo che gli è dovuto.
L’art. 1956 del C. C. consente il privilegio sui mobili del debitore per i salari dovuti alle persone di servizio. Si è voluto da vari giudicati ritenere che anche l’artista presti un servizio all’Impresa e che perciò il suo credito debba ritenersi privilegiato. — Senonchè, è evidente che tale interpretazione cozza col valore delle parole perchè la legge, parlando di persone di servizio, e non a servizio, ha voluto giovare ai soli domestici. È più opportuno invece considerare che l’Impresa è un Commerciante, e come tale può incorrere nel fallimento. L’art. 773, N. 1, del C. di C. consente il privilegio sulle attività fallimentari agli institori ed ai commessi.
Per quanto l’artista non possa ritenersi un commesso, pure tuttavia se si considera che la legge ha voluto proteggere con l’accennata disposizione tutti coloro che prestano la propria opera ad una azienda e ne formano parte integrante, si può ritenere che anche l’artista possa giovarsene per reclamare il privilegio.
La giurisprudenza ha dato prova di una larga equità nell’interpretare l’articolo accennato, estendendone il favore anche a quegli elementi intellettuali dell’azienda, che non possono ritenersi nè commessi nè institori. Così, ad esempio, fallita una azienda che aveva una scuola per i figli degli operai, fu consentito il privilegio anche al maestro di questa scuola.
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Ci si domanda se un creditore può sequestrare all’artista, presso l’Impresa, tutti i quartali di scrittura, anche non maturati. È certo che, poiché l’artista deve rispondere con tutte le sue attività, anche i quartali che non sono maturati possono essere sequestrati. — Se però si può sequestrare ciò che forma una attuale attività del debitore, sia pure a scadenza futura, non si può invece colpire ciò che ancora non costituisce un diritto da parte dell’artista. Quando l’artista stipula un contratto, contrae degli obblighi, ma anche acquista subito dei diritti. Questi diritti, che si risolvono nel credito dei quartali, possono essere colpiti. Ma se viene stipulato un nuovo contratto posteriormente al sequestro, in questo caso non si può dire che all’atto del sequestro l’artista avesse dei diritti derivanti da contratti che non erano ancora stati stipulati, e perciò il corrispettivo non può essere colpito. Più sottile è l’indagine ove si tratti di conferma di scrittura: noi riteniamo che possano essere sequestrati i quartali di conferma, solo quando nel primo contratto l’artista si fosse assunto l’obbligo di accettare, a libito dell’Impresa, la conferma. In caso diverso, la conferma è un nuovo contratto, che non ha col primo nessun rapporto, e perciò sarà eventualmente necessario di rinnovare il sequestro.
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È una verità dolorosa che l’artista, per le molte spese che è obbligato di sostenere, e ancora più, per l’accanita concorrenza contro cui deve lottare quando non si distingue, si trova spesso perseguitato dai creditori. Quindi si trova in un bivio angoscioso — o cantare, per vedersi sequestrare il corrispettivo, o non cantare. Nell’un caso e nell’altro, la condizione sua non è delle migliori. Il bisogno acuisce l’intelligenza ed è interessante indagare a quali mezzi si è rivolto l’artista, per evitare il pericolo di un sequestro, o di una esecuzione, sul quartale.
Generalmente gli artisti vanno d’accordo con l’Impresa, fingono di avere ricevuto il saldo, e rilasciano anzi quitanza. Quando il creditore manda l’Ufficiale per colpire, trova che l’artista è stato saldato. Se non che la quitanza non è una prova sufficiente, e l’Impresa difficilmente si presta a dichiarare, ed eventualmente a giurare, di avere realmente pagato, ciò che non ha pagato, per evitare il pericolo di incorrere in un procedimento penale. La debolezza del mezzo escogitato è stata superata dagli artisti che provvedono con una cessione, regolarmente notificata, dei loro quartali in favore di persona compiacente. Altro mezzo è il rilascio degli effetti da parte dell’Impresa a copertura di tutti i quartali, effetti che vengono dall’artista scontati e girati. Si ricorre alla cessione quando l’Impresa è incorruttibile: agli effetti, quando invece l’Impresa vuole prestarsi, ma nello stesso tempo evitare dei pericoli.
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Ma di sovente, o perchè l’artista incorre nell’escogitare i mezzi di difesa, in qualche vizio di forma, o perchè il sequestro non era prevedibile, il creditore riesce a colpire i quartali. Può egli colpirli totalmente, o deve lasciare libero un margine perchè l’artista possa almeno trarre dalla sua opera di che vivere?
L’art. 584 del C. P. C. dispone che, quando il pignoramento (e quindi anche il sequestro) risulti evidentemente eccessivo, il Magistrato può ridurlo secondo le circostanze. La dottrina, più con equità che con fondamento giuridico, interpreta questo articolo nel senso che possa il Magistrato ridurre il sequestro entro a limiti che non siano eccessivi, ma che consentano all’artista di provvedere ai suoi bisogni. La disposizione invocata invece consente al Magistrato di ridurre il sequestro quando sia stato fatto per cifra eccessiva di fronte all’ammontare del credito. Tuttavia è lo stesso creditore che trae il maggior vantaggio da questa limitazione, perchè è certo che se l’artista che lavora, vede sfumare tutti i suoi guadagni, immediatamente cesserà dal prestare l’opera sua — e, pur di togliere il vantaggio al creditore, incorrerà nella penale. — Così invece di un creditore ne avrà due, contro i quali si difenderà fabbricandone un terzo. In questo modo un primo passo falso può condurre a sicura rovina un artista che forse era nato ad alti destini.
Avv. Renato Lama.