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176 Dei Delitti

sione stragiudiciale, tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove, che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco; non è in favore della miseria e della debolezza, che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni, che potrebbe perdere questo ente, ora imaginario ed inconcepibile. Il giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all’avvenire il più terribile, non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perder se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità che l’uomo si arroga in tutte le cose. Gl’indizj alla cattura sono in potere del giudice: perchè uno si provi innocente, dev’esser prima dichiarato reo. Ciò chiamasi fare un processo offensivo: e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa,