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10. Il Tribunale civile di prima istanza di Roma è parificato nella giurisdizione a quelli del le Province, tranne l’Amministrazione della giustizia penale, che per ora proseguirà ad appartenere al Tribunale Criminale, denominato del Governo.
11. E istituito provvisoriamente in Roma un Tribunale di Appello diviso in tre sezioni, la prima delle quali è composta d’un Presidente, cinque Giudici titolari, ed un Giudice uditore. Ciascuna delle altre due sezioni ha un Vice-Presidente, cinque titolari, ed un Giudice uditore.
12. Le tre sezioni hanno la giurisdizione cumulativa di giudicare in secondo grado le cause civili e criminali, decise in prima istanza dai Tribunali civili di commercio e criminali di Roma, e delle Province, comprese nel numero 2 del § 318 del Regolamento legislativo e giudiziario.
13. Hanno pure la cumulativa di giudicare in terzo grado:
I. Le Cause civili, decise con sentenze difformi in primo grado dai Governatori della Comarca, e dagli Assessori di Roma e delle Province suddette, ed in secondo grado dai Tribunali civili di Roma, e delle stesse Province.
II. Le Cause civili, egualmente decise con sentenze difformi in primo grado dai Tribunali civili di Roma e di tutto lo Stato, ed in secondo grado dai Tribunali di Appello di Bologna, Macerata ed Ancona, e da una delle sezioni del Tribunale medesimo d’appello di Roma.
14. Giudicano pure tutte le cause civili e com-
Bollettino N. 6. | 2 |