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Ordina:
1. Tutti gl’Impiegati della Repubblica, e tutti i Militari tanto in attività di servizio, quanto in quiescenza, o in disponibilità, i quali nel termine stabilito non hanno fatto atto di adesione, o non hanno prestato giuramento, a forma del Decreto suddetto, cessano immedialamente dal loro ufficio, e dalla percezione di ogni soldo, soprassoldo, o indennizzo di qualunque genere.
2. Gl’Impiegati, e i Militari che avranno dimandato la loro giubilazione dopo la pubblicazione del suddetto Decreto, non saranno ammessi a farne valere i titoli, se non hanno fatta la dichiarazione di adesione, o prestato il giuramento.
3. Sarà pagato agl’Impiegati in attività un indennizzo proporzionale alla loro paga, per quei giorni del mese di Marzo, che hanno continuato nel loro impiego.
4. I Ministri, inteso il parere della Commissione degl’impieghi, proporranno al Comitato Esecutivo i rimpiazzi.
Tutti i Ministri sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza per la parte che li riguarda.
Roma 5. Marzo 1849.
I Membri del Comitato esecutivo