Vai al contenuto

Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/141

Da Wikisource.

— 108 —


Ordina:

1. Tutti gl’Impiegati della Repubblica, e tutti i Militari tanto in attività di servizio, quanto in quiescenza, o in disponibilità, i quali nel termine stabilito non hanno fatto atto di adesione, o non hanno prestato giuramento, a forma del Decreto suddetto, cessano immedialamente dal loro ufficio, e dalla percezione di ogni soldo, soprassoldo, o indennizzo di qualunque genere.

2. Gl’Impiegati, e i Militari che avranno dimandato la loro giubilazione dopo la pubblicazione del suddetto Decreto, non saranno ammessi a farne valere i titoli, se non hanno fatta la dichiarazione di adesione, o prestato il giuramento.

3. Sarà pagato agl’Impiegati in attività un indennizzo proporzionale alla loro paga, per quei giorni del mese di Marzo, che hanno continuato nel loro impiego.

4. I Ministri, inteso il parere della Commissione degl’impieghi, proporranno al Comitato Esecutivo i rimpiazzi.

Tutti i Ministri sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza per la parte che li riguarda.

Roma 5. Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo