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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/158

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side di Roma e Comarca, tasseranno il prestito, in qualità di Giurati, secondo l’opinione propria, e la fama più accreditata della rendita.

Art. 3. Il giudizio sarà inappellabile senza ammissione di reclami.

Art. 4. La riscossione verrà eseguita coi mezzi della Legge i più pronti, e con quanti altri si credano più efficaci all’immediato incasso, giusta le facoltà discrezionali accordate al Comitato Esecutivo della Repubblica.

Roma 9 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica, in adempimento del Decreto dell’Assemblea Costituente, promulgato il giorno 3 Marzo 1849,

Ordina:

Si emettono per ora trecento mila scudi in moneta erosa da 4 e da 8, onde servire ai bisogni imperiosi della circolazione, specialmente negli spezzati.

Roma 9 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo