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REPUBBLICA ROMANA
IN NOME DI DIO E DEL POPOLO
IL COMITATO ESECUTIVO
notifica:
Che l’Assemblea Nazionale, in seguito della proposizione da esso fatta, ha pronunziata la seguente legge, ed ordina che sia senza dilazione eseguita, secondo la sua forma e tenore.
Qualunque alienazione di beni stabili o mobili delle Case religiose e di altro qualunque stabilimento ecclesiastico, Casa pia, e così dette mani morte è proibita, sotto pena di nullità.
Saranno prese misure di assicurazione per impedire la sottrazione o il trafugo degli oggetti mobili di proprietà di detti luoghi.
Il Ministro provvisorio delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente legge.
Fatto dall’Assemblea Costituente.
Roma li 13 Febbrajo 1849.
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DAL MINISTERO DELL’INTERNO
CIRCOLARE.
A forma della Circolare di questo Ministero dei 15 gennajo p. p. N.° 45869, sarà rinnovata la mobilizzazione della Guardia Nazionale per assistere alla convocazione del Collegio Elettorale in cotesta Provincia, nel giorno 18 corrente.