Pagina:Cennini - Il libro dell'arte, 1859.djvu/17

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prefazione. vii

donna Ricca possa contrarre obbligazione, costituirsi un procuratore e fare tutto quello che le occorra ec. E il giudice Geremia approva la elezione di tale mundualdo. Allora donna Ricca, senza por tempo in mezzo, nell’anno, mese, giorno e luogo medesimo, in nome proprio e come erede del detto messer Nascimbene, per diritto concessole in titolo ereditario di donazione da Domenico detto Menone, zio paterno di lei, con licenza del detto Grandolfino suo legittimo mundualdo, e di Cennino de Coli (sic) suo marito, ibidem presentium, fa suo procuratore il predetto uomo Matheum de Coli (sic), cittadino e abitatore di Padova, nella contrada di San Pietro, per tutto ciò e quanto spetta alla eredità sopraddetta.

L’altro strumento è degli ultimi giorni di novembre del medesimo anno 1398. In esso si contengono gli atti e la sentenza pronunziata da messer Zaccaria Trevisano di Venezia, potestà di Firenze, nella causa a titolo di deposito, vertente tra la stessa donna Ricca, e Albizo e Lorenzo figliuoli del cavalier Barna già de’ Rossi ed oggi de’ Rosolensi di Firenze, i quali essendo debitori di donna Ricca di 400 fiorini d’oro dati loro in deposito, negavano di far restituzione di quella somma. Esaminata la causa, il Trevisano sentenzia, che i fratelli Rossi sono da tenersi come veri e legittimi debitori della detta somma verso donna Ricca, e li condanna a pagare e restituire i quattrocento fiorini, come appresso: cento fiorini di lì a tre giorni; cento tra un anno; cento tra due anni, e gli ultimi cento fra tre anni.

Esaminando il tenore di questi due strumenti, più cose venghiamo a conoscere, non prima sapute; le quali sono queste:

1° Che nel 1398 il pittore Cennino Cennini dimorava