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| capitolo sesto | 343 |
capitale di scudi tremila, o paganti 100 annui scudi di tassa; i consiglieri e magistrati municipali e provinciali; i dottori da sei anni; i laureati ad honorem; i parrochi, i membri delle Camere di commercio, i capi di fabbriche, di industrie, di associazioni d’arte e mestieri, che fossero inscritti per un capitale di millecinquecento scudi, o che pagassero cinquanta annui scudi di tassa; i membri dei collegi delle facoltà, i professori titolari delle università, gli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali. Al padre era computato il censo del figlio minorenne: la vedova poteva del proprio capitale far censo ad un figlio. Lo Stato era diviso in cento collegi elettorali, ognuno de’ quali manderebbe un deputato alla Camera: le discipline delle elezioni eran quali negli altri Stati costituzionali si praticano. Ai presidi delle provincie veniva ordinato di far le opportune diligenze, perchè le Magistrature municipali preparassero le liste elettorali[1].
Questo regolamento provvisorio non era meno arrembato dello Statuto da cui derivava. Lasciando da parte ì criteri, spesso abbastanza strampalati, che avevano presieduto alla delimitazione delle circoscrizioni elettorali, osserverò soltanto come nessun ordine e nessun criterio razionale e direttivo informasse quel regolamento per ciò che riguardava il numero degli abitanti assegnato a ciascun collegio; cosicchè mentre, per esempio, vi era il collegio di Sarsina, nella provincia di Porli, che noverava soli diciassettemila ottocentonove abitanti, ed eleggeva un deputato; v’era poi quello di Spoleto in cui erano iscritti quarantottomila duecentotrentaquattro abitanti e il quale, con una popolazione quasi tripla del primo, eleggeva esso pure un solo deputato.
Su cento collegi ve ne avevano dodici, la cui popolazione era al disotto dei ventitremila abitanti, e quindici i cui abitanti superavano i trentacinquemila.
A dimostrare poi, non con vuote affermazioni e con sonore ciancie, come pure usano spesso di fare nelle loro affermazioni parecchi degli storici papalini, quanto fosse poco liberale, e poco larga la costituzione papale, basterebbe richiamare l’attenzione
- ↑ L. C. Farini, op. cit., vol. II, lib. III, cap. III.