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Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/240

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1133. La causa è illecita quando è proibita dalla legge, quando è contraria ai buoni costumi ed all’ordine pubblico.

Leg. 7, §. 7, ff. de pactis; l. 6, cod. eod., leg 19, 26, 27, 61, 123 et 135, ff. de verborum significatione.

CAPO III.

Degli Effetti delle Obbligazioni.

Sezione I.

Disposizioni generali.

1134. Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte.

Non possono essere revocate che, o per mutuo loro consenso, o per le cause autorizzate dalla legge. Esse devono essere eseguite di buona fede.

Leg. 23, ff. de regulis juris; l. 1, §. 6, ff. depositi vel contra; l. 5, cod. de obligationibus et actionibus.

1135. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che vi si è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che l’equità, l’uso, o la legge attribuiscono all’obbligazione secondo la di lei natura.

Leg. 2, §. 3, ff. de obligationibus et actionibus; l. 31, §. 20, ff. de ædilitio edicto.

Sezione II.

Delle Obbligazioni che consistono nel dare.

1136. L’obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa, e di conservarla sino al tempo della sua consegna, sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi verso il creditore.

Leg. 11, §. 1 et 2, ff. de actionibus empti et venditi.

1137. L’obbligo di vegliare alla conservazione della cosa, tanto se la convenzione non abbia per oggetto che l’utilità di una delle parti, quanto se abbia per iscopo la loro utilità comune, sottopone colui che n’è incaricato, ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia.