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che quelle che subiscono o pagano i cittadini o sudditi delle due alte parti contraenti rispettivamente.
Articolo 12.
Ognuna delle due alte parti contraenti potrà per la protezione del proprio commercio nominare dei consoli da risiedere in qualunque dei territorii dell’altra parte; però prima che entrino in funzioni, come tali dovranno essere approvati e riconosciuti nelle forme usuali dal governo presso cui sono accreditati. Ognuna delle due alte parti contraenti potrà eccettuare dalla residenza consolare quegli speciali punti che crederà conveniente di eccettuare.
Gli archivii e le carte dei Consolati dei rispettivi governi saranno inviolabili e nessun magistrato od autorità locale potrà sotto alcun pretesto impadronirsi dei detti archivii o carte, o prendere la minima ingerenza in essi.
Gli agenti diplomatici e consoli della Confederazione Argentina godranno nei territorii di Sua Maestà il Re di Sardegna di tutti i privilegi, esenzioni ed immunità che sono accordati agli agenti d’ugual range dalla nazione la più favorita, ed in ugual modo gli agenti diplomatici ed i consoli di Sua Maestà il Re di Sardegna nei territorii della Confederazione Argentina godranno, colla più scrupolosa reciprocità, di tutti i privilegi, esenzioni ed immunità accordati o da accordarsi ai diplomatici e consoli della nazione la più favorita.
Articolo 13.
Per maggiore sicurezza del commercio fra il regno di Sardegna e la Confederazione Argentina, si conviene che se per avventura sopravvenisse disgraziatamente qualche interruzione delle amichevoli relazioni di commercio o una rottura fra le due alte parti contraenti, i cittadini di qualunque di esse residenti nei territorii dell’altra avranno il privilegio di rimanervi e continuarvi il loro traffico, occupazione ed esercizio senza interruzione alcuna fino a che si diportino tranquillamente e non offendano le leggi del paese in modo alcuno, e i loro beni e proprietà affidati sia ai particolari, sia allo Stato non andranno soggetti a confisca o sequestro, né ad altra qualunque passibilità che a quelle a cui sog-