Pagina:Convenzione Sardegna-Austria sulla proprietà scientifica, letteraria e artistica.djvu/2

Da Wikisource.
76
 
 


la loro vita, la proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche, pubblicate negli Stati rispettivi, non che di fissare il tempo durante il quale i loro eredi continueranno a goderne, con istabilire a questo effetto i mezzi i più efficaci, onde impedire la contraffazione.

Hanno le Maestà Loro a tal fine nominato per Loro Plenipotenziarii, cioè:

Sua Maestà il Re di Sardegna, il sig. Don Vittorio Amedeo Balbo Bertone, Conte di Sambuy, Cavaliere Gran Croce della Sacra Religione ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro, e dell’Ordine Imperiale Austriaco di Leopoldo, Maggior Generale nelle Regie Armate, e Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso S. M. I. e R. Apostolica; e

Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Sua Altezza il Principe Clemente Venceslao Lotario di Metternich-Winneburg, Duca di Portella, Conte di Königswart, Grande di Spagna di prima classe, Cavaliere del Toson d’oro, Gran Croce dell’Ordine di S. Stefano d’Ungheria, e della Decorazione pel merito civile, Cavaliere del Supremo Ordine della Santissima Annunziata, ecc. Ciambellano, Consigliere intimo attuale di Sua Maestà I. e R. Apost.; Suo Ministro di Stato e delle Conferenze, Cancelliere di Corte, di Stato e della Casa Imperiale, ecc.;

I quali, dopo essersi comunicate le loro plenipotenze, ed averle ritrovate in buona e debita forma, hanno convenuto degli articoli seguenti:

Articolo Primo.

Le opere o produzioni dell’ingegno o dell’arte, pubblicate negli Stati rispettivi, costituiscono una proprietà che appartiene a quelli che ne sono gli autori per goderne o disporne durante tutta la loro vita; eglino soli, o i loro aventi causa hanno diritto di autorizzarne la pubblicazione.

Art. II.

Le opere teatrali sono eziandio proprietà dei loro autori, e sono perciò, in quanto al pubblicarle e riprodurle, comprese nelle disposizioni dell’articolo primo.

Le opere teatrali non possono essere rappresentate che di consentimento dell’autore o degli aventi causa, senza pregiudizio dei regolamenti stabiliti o da stabilirsi nell’uno e nell’altro Stato per la pubblica rappresentazione di dette opere.

Art. III.

Le traduzioni fatte in uno degli Stati rispettivi, di manoscritti o di opere pubblicate in lingua straniera, fuori del territorio dei medesimi, sono ugualmente considerate come produzioni originali, comprese nelle disposizioni dell’articolo primo. Sono parimenti comprese nella disposi-