Pagina:Convenzione Sardegna-Austria sulla proprietà scientifica, letteraria e artistica.djvu/6

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dun volume, salvo quanto è stabilito dalla prima parte del presente articolo, pel caso in cui l’opera o la memoria che fa parte della collezione o raccolta, fosse divisa in parecchi volumi.

Art. XXII.

Per le opere che l’autore avrà cominciato e gli eredi avranno finito di pubblicare il termine sarà di quarant’anni come per le opere postume.

Art. XXIII.

Se l’autore è morto prima che il termine della cessione, che avesse fatta de’ suoi diritti, sia scaduto, i suoi eredi, spirato quel termine, entreranno nel godimento dei loro diritti per tutto lo spazio di tempo utile che rimane, secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Art. XXIV.

Allo scadere dei termini fissati dagli articoli XVII, XIX, XX, XXI e XXII, le opere e le produzioni dell’ingegno e dell’arte cadranno nel dominio del pubblico.

Gli atti emanati dai due Governi e le opere pubblicate da essi direttamente o d’ordine loro, qualora ciò risulti dalle opere medesime, continueranno però ad essere regolati dalle disposizioni vigenti nei rispettivi Stati.

Art. XXV.

I Governi contraenti si comunicheranno le leggi ed i regolamenti speciali che ciascuno sarà per adottare rispetto alla proprietà delle produzioni letterarie, o scientifiche, o delle opere d’arte, affine di agevolare l’eseguimento della presente convenzione negli Stati rispettivi.

Eglino si comunicheranno del pari le disposizioni date dall’una parte e dall’altra per determinare l’originalità d’una edizione o l’anteriorità di data di un’opera d’arte.

Art. XXVI.

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicheranno per nulla all’esercizio dei rispettivi diritti di censura e di proibizione, il quale continuerà ad aver luogo negli Stati rispettivi indipendentemente dalle stipulazioni surriferite, secondo le regole stabilite o da stabilirsi.

Art. XXVII.

I due Governi contraenti inviteranno gli altri Governi d’Italia ed il Cantone del Ticino ad aderire alla presente convenzione. Questi pel solo fatto dell’adesione manifestata, saranno considerati come parti contraenti.

Art. XXVIII.

La presente convenzione sarà in vigore per quattro anni decorrendi dal giorno dello scambio delle ratificazioni, ed inoltre per sei mesi suc-