Pagina:Convenzione per eseguimento di lavori ferroviari nel Veneto.djvu/6

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Art. 13.


La Società dell’Alta Italia si obbliga infine di provvedere senza ritardo all’eseguimento dei lavori provvisori per rimettere in buono stato la linea già costrutta da Rovigo a Padova, e le altre state danneggiate, costruendo, ove occorra, ponti provvisori in surrogazione dei definitivi distrutti e di riattivare l’esercizio sulle medesime entro tutto settembre prossimo. La riparazione provvisoria, compita entro tutto settembre prossimo dei ponti e strade interrotti, pel ristabilimento dell’esercizio sul complesso delle linee venete verrà rimborsata per metà dal Governo alla Società dietro presentazione e verificazione dei conti di spesa. L’esecuzione dei lavori di cui nel presente articolo sarà pure sorvegliata da un Regio Commissario tecnico incaricato del controllo delle spese.


Art. 14.


Per i trasporti sulla linea da Ponte-Lagoscuro a Rovigo saranno provvisoriamente riscossi i dritti portati dalle tariffe per la rete veneta.


Art. 15.


La risoluzione delle questioni che potranno insorgere col Governo avrà luogo per giudizio d’arbitri; il tribunale arbitrale verrà costituito secondo le norme stabilite per gli arbitramenti colla Società dell’Alta Italia nella convenzione 30 giugno 1864 ed atti successivi.


Art. 16.


La presente convenzione non sarà nè definitiva, nè valida se non dopo la ratifica per parte del Consiglio d’amministrazione della Società e la emanazione del Decreto Reale d’approvazione.

Fatta, letta e sottoscritta in doppio originale a Firenze oggi 28 luglio mille ottocento sessantasei.


    Il Ministro dei Lavori pubblici
firmato Stefano Jacini
Sottoscritti Giulio DaigremontPaolo Amilhau


Il Capo di Sezione

Sottoscritto Matteo Coboevich.