Pagina:Cuoco, Vincenzo – Scritti vari- Periodo napoletano, 1924 – BEIC 1796200.djvu/109

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TITOLO I

Disposizioni generaci. 1. L’istruzione pubblica è sotto l’immediata vigilanza, direzione e protezione del governo. 2. I fondi addetti alla pubblica istruzione avranno un’amministrazione particolare. 3. Niuno potrá aprire scuola né insegnare, senza avere i gradi accademici nel modo che sará detto in appresso, senza che il governo conosca i suoi metodi e gli abbia approvati. La sua scuola, sebbene privata, è sempre sotto la vigilanza e protezione del governo, egualmente che le pubbliche. I seminari dipendono dagli arcivescovi e vescovi di quelle diocesi nelle quali sono situati : è solo necessario che i professori di essi siano licenziati. Sono però gli arcivescovi e vescovi obbligati ad uniformarsi ai regolamenti che noi daremo.

TITOLO II

Direzione dell’istruzione pubblica. 4. Vi sará un direttore della pubblica istruzione nominato da noi. Presterá giuramento nelle nostre mani.

Egli, per mezzo del nostro ministro dell’Interno, ci proporrá tutto ciò che crede utile per l’amministrazione e miglioramento dell’istruzione pubblica. 5. Vi sará un Consiglio di pubblica istruzione, composto di tre consiglieri ordinari e cinque straordinari. 6. I tre consiglieri ordinari saranno nominati da noi. I cinque straordinari saranno biennali, scelti fra i professori della universitá di Napoli, in modo che ogni facoltá ne abbia uno. Per questa prima volta saranno nominati da noi; in appresso la nomina seguirá l’ordine dell’anzianitá del servizio. 7. 1 consiglieri ordinari avranno un soldo fisso.