Pagina:Cuoco, Vincenzo – Scritti vari- Periodo napoletano, 1924 – BEIC 1796200.djvu/113

Da Wikisource.

26. Istituiti una volta questi ginnasi, saranno obbligati di adattarsi a tutti i regolamenti della pubblica istruzione e sottoporsi alla sorveglianza della direzione generale. 27. Vi debbono essere in ogni anno esami pubblici e premi. Agli esami presiederá o l’intendente o il sottointendente, se vi è, o il giudice di pace del luogo ove il ginnasio è stabilito. 28. I professori dei ginnasi fanno parte del corpo della pubblica istruzione. Si terrá conto dei servigi da essi prestati nelle provviste delle cattedre de’ licei. 29. Le lezioni saranno gratuite per tutti ne’ ginnasi fondati dal governo; in quelli fondati da una o piú comuni, lo saranno pei soli abitanti delle comuni fondatrici. Sezione seconda: de’ licei. 30. Vi potrá essere un liceo in ogni distretto. Per ora se ne stabilirá uno in ogni provincia. 31. Ne’licei l’istruzione sará gratuita. 32. Vi saranno in ogni liceo le seguenti cattedre: 1. Lingue viventi; 2. Lingua greca e belle lettere italiane e latine; 3. Geografia e storia; 4. Matematica sintetica; 5. Matematica analitica; 6. Fisica sperimentale e chimica; 7. Botanica ed agricoltura; 8. Filosofia razionale; 9. Diritto di natura e prime linee di diritto civile; io. Ostetricia e bassa chirurgia pratica, con un corso di medicina domestica. 33. Saranno addetti ad ogni liceo: 1. una biblioteca (il professore di belle lettere ne sará il bibliotecario); 2. un gabinetto di fisica sperimentale ed un laboratorio chimico; 3. un giardino botanico con un orto agrario. 34. Tra i professori del liceo se ne sceglierá uno il quale avrá il titolo di rettore.