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V

PROGRAMMA

DI UN «CORSO DI LEGISLAZIONE COMPARATA *

FRAMMENTO

(1805?) La prima cura di chiunque imprende ad insegnare una scienza è, a creder mio, quella di conoscere qual sia il fine che la medesima si propone, quale l’utilitá che dalla medesima si possa e si debba conseguire; onde, dirigendo a tal fine tutte le sue istruzioni, l’ottenga e con maggior sollecitudine e con efficacia maggiore. Or della cognizione delle leggi patrie chiara e manifesta è a tutti la necessitá. Conoscer le leggi degli altri popoli molti reputano studio piú di erudizione che di necessitá, piú glorioso che utile.

Ma «saper le leggi — dice il giureconsulto Celso — non è lo stesso che saper le parole delle leggi». Imperciocché né le leggi posson mai parlare de’ casi particolari, né tutti i casi possibili possono prevedere, calcolare e sotto regole generali comprendere; e, per quanto le leggi sieno prudentemente stabilite, han sempre bisogno di uno il quale le sappia adattare ai casi previsti ed estendere ai non previsti ú). Avviene ancora spesse volte che le leggi si antiquano, divenendo incompatibili coi pubblici costumi, poiché è natura della legge il non cangiar mai e de’ costumi il cangiar sempre; ed allora la prudenza civile, sebbene pare che in origine sia tutta diretta a solo vantaggio de’ privati, diventa utilissima a tutto lo Stato, sia (1) «Legem enim utilem repub tiene iuvandam interpretatione» [C.J.