Vai al contenuto

Pagina:Della condizione giuridica della donna.djvu/48

Da Wikisource.
42 DELLA CONDIZIONE GIURIDICA

due sessi, e quello della inferiorità del sesso femminile1, in pratica egli si accomodò, in fatto di diritti delle donne, a ciò che vide generalmente ammesso e praticato al suo tempo intorno a lui.

Una dottrina media fra quelle di Platone e di Aristotele trovò pure illustri campioni fra i greci filosofi. E la dottrina della egual dignità femminile, e in pari tempo della divisione e della diversità di uffici fra i due sessi, dottrina per verità la più conforme al comune sentimento, non meno fra gli antichi che fra i moderni. Senofonte e Plutarco ne furono profondamente persuasi, e la svolsero in moltissimi luoghi delle loro opere.

Nell'Economico, per esempio, Senofonte afferma che la brava moglie e buona compagna del marito ha tanta parte al bene comune, quanto il marito suo2, e che Dio destinò il maschio e la femmina a società di uomini liberi3, ma in pari tempo imsegna che la donna è da natura destinata alle cure interne della famiglia, l'uomo invece alle esterne4, e di quest'ultimo precetto dà un ampio svolgimento che costituisce non piccola parte di quell'opera, enumerando ed analizzando le varie specie di domestiche faccende, a cui la buona moglie deve sovrintendere.

Plutarco nel ragionamento sulle Virtù delle donne5, vuole che a queste non debba la fama essere più avara del meritato onore che verso gli uomini, e afferma che, sia nella poetica, sia nelle arti imitative, sia nelle virtù private e pubbliche, le donne hanno saputo eguagliare in merito gli uomini,

  1. παραπλησία ἥ φὐσις τωυ γυναιχὥν τἥ τών παιδωυ
  2. Cap. 3; 15.
  3. Cap. 7; 30.
  4. Ib., 22.
  5. Plutarco, opuscoli, trad. dall'Adriani, vol. 2. Milano 1826, p. 209 e seg.