Pagina:Della condizione giuridica della donna.djvu/90

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84 DELLA CONDIZIONE GIURIDICA

trimonio nelle lettere, nella drammatica. E non è meno giusto il concetto ch'egli ha delle relazioni dei coniugi, in quanto le designa relazioni di eguaglianza e di giustizia bensì, ma in pari tempo di autorità maritale in tutto ciò che attiene al supremo governo della famiglia, ed ai contatti di questa col di fuori. Siccome l'uomo, egli dice, sopporta la maggior parte delle fatiche necessarie al sostentamento della famiglia, ed è superiore nelle forze, così maggiore è anche la sua responsabilità, ed egli è naturalmente costituito capo della comunione famigliare1. Abbassando la dignità del marito nella famiglia, il matrimonio viene ad avvicinarsi al concubinato2, e sbandita dal matrimonio la devozione della moglie al marito, anche il culto del marito per la moglie svanirebbe, e fra i due sottentrerebbe una relazione simigliante a quella che intercede fra persone del medesimo sesso: servizio per servizio, prodotto per prodotto3. L'uomo e la donna sono eguali nel foro interno, cioè di fronte al sentimento e alla coscienza, ma per la differenza delle loro facoltà, l'uomo è superiore nella vita di lavoro e di relazione4. Né ad altri patti sarà mai possibile il matrimonio5, nel quale del resto le donne si trovano cosi poco offese da quei patti, che il maggiore insulto per loro è il mostrare disistima pei loro mariti6. Le stesse idee espone l'autore, benché con espressioni troppo dure, e talvolta brutali, che sarebbe indiscrezione il prendere alla lettera, laddove dice che prima condizione per maritarsi è di sapere dominare la moglie, esserne padrone7, farsene anche un poco temere8. Rispetto poi alle occupazioni intellettuali delle donne, assonnatissima è l'osservazione che nulla più disdice alle donne del vilipendere l'istituzione della famiglia9, e che

  1. Ib., p. 56.
  2. Ib., p. 60.
  3. Ib., p. 62.
  4. Ib., p. 145.
  5. Ib., p. 223.
  6. Ib., p. 195.
  7. Ib., p. 189, 263.
  8. Ib., p. 192.
  9. Ib., p. 88.