Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/364

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Riepilogando le cose dette finora intorno alle strade ferrate ideate, o possibili a progettare nello Stato pontificio, ne emergono queste sommarie avvertenze e conclusioni:

1.° Che le province dello Stato medesimo, poste ai centro d’Italia, sono in condizione assai favorevole per aver strade ferrate, utilissime al commercio d’essa sì interno, che estero;

2.° Che, mossi da questo pensiero, alcuni uomini illuminati e generosi della dotta Bologna, sempre stata nella via d’un ben inteso progresso, idearono una di quelle strade tra il confine estense ed Ancona lungo l’Emilia, con diramazione da Bologna verso Ferrara ed il Po, la quale può essere diretta quindi a Padova, onde a Venezia;

3.° Che tosto vennero fatte le pratiche occorrenti dagli uomini associatisi per tale assunto, onde ottenere dalla suprema potestà la necessaria annuenza; e che v’ha fondato argomento a sperare sia codesta impresa favorita e protetta dal rappresentante di quella potestà a Bologna, laonde sembra che, previe le opportune verificazioni, possa venire accolta ed approvata;

4.° Che contemporaneamente essendosi fatte pure le necessarie istanze, onde conoscere se la strada in discorso potrebbe protendersi negli altri Stati dell’alta Italia per raggiungere la strada Ferdinandea e quella ligure-piemontese; n’è resultato, che gli Stati estensi, se non proteggeranno l’assunto, nè manco vi porranno ostacolo; — che negli Stati parmensi già vennero precedenti concessioni accordate, ed altre vengono ancora sperate; — che nel Lombardo-Veneto e negli Stati sardi è probabile e facile un congiungimento alle linee loro;

5.° Che il progetto di massima già esteso della via bolognese per l’Emilia si raceomanda per somma convenienza, e sembra perciò presentare nessun ostacolo tecnico e tutta la desiderabile economia;

6.° Che se i calcoli preventivi della relativa spesa sembrano dover essere oltrepassati, la presunta rendita dell’esercizio di quella strada lascia credere tuttavia sempre potersi ritrarre sufficiente ed adequato compenso alla spesa medesima;

7.° Che il divisato ordinamento sociale onde raccogliere i ca-