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Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/44

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privata, quando, assunto l’impresa, essa risultasse impotente a proseguirla ed a compierla; abbandono di detta impresa al governo in tal caso, mediante alcune condizioni d’indennità per le già fatte spese.

5.° Sistema misto d’esecuzione diretta e di esercizio per parte del governo ed ufficiali d'esso, quanto ad alcune linee maggiori o governative, e di concessioni all’industria privata libera di alcune altre linee minori; le quali meno interessino il governo medesimo per considerazioni politiche, strategiche e commerciali.

6.° Finalmente, intervento diletto ed esclusivo del governo, per mezzo d’apposita azienda, sì nella costruzione, che nell’esercizio; e ciò appunto per le preallegate considerazioni politiche, strategiche e commerciali; come per le speciali condizioni emergenti di tempo; di luogo e di facoltà, quando l’autorità pubblica cioè; altrove impotente al detto intervento, per più felici circostanze, od anche per politiche necessità, è condotta a dover assumere per opera e conto proprio siffatta impresa.

Esaminiamo ora partitamente cotesti diversi spedienti, onde accertare quando siano opportuni, quali vantaggi e quali pericoli essi presentino sì ai governanti come ai governati.


CAPITOLO PRIMO.


Concessione intera perpetua o temporanea all’industria
privata libera.


La concessione intera e privilegiata della facoltà di costruire e di esercitare una determinata linea di via ferrata, mediante il solo compenso del prodotto ricavato dal pedaggio o prezzo de’ trasporti sur essa via operati delle persone, del bestiame e delle merci d’ogni specie; suol farsi all’industria privata libera che offire d'assumerne l’impresa, dalla suprema autorità che regge lo Stato; e viene in due modi accordata, perpetua, cioè, o temporanea.

Discorriamo d’entrambi, esponendone le condizioni.