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Documento N.° VIII


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NOTIFICAZIONE


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La Real Consulta, in obbedienza degli ordini di Sua Altezza Imperiale e Reale partecipati con biglietto dell’I e R. segreterìa di finanze del dì 14 aprile stante, rende pubblicamente noto die l’I. e R. A. S. con veneratissima risoluzione del dì 4 detto ha dichiarato e prescritto quanto segue:

Art. 1.° I promotori dell’impresa per la costruzione di una strada a rotaie di ferro destinata al transito pubblico, i quali abbiano avuta da Sua Altezza Imperiale e Reale la facoltà di farne gli studi, dovranno entro il termine che secondo i casi e le circostanze verrà ad essi assegnato dal Dipartimento delle reali finanze, sentita la direzione generale delle acque e strade, presentare all’I e R. governo il progetto della strada particolarizzato e in ogni sua parte completo, e contemporaneamente il progetto dello statuto della privata società anonima da costituirsi, per interesse, e a spese, rischio e pericolo della quale dovrà essere costruita, aperta all'uso pubblico, e mantenuta la strada, quando la società stessa ottenga la concessione definitiva. I progetti che fossero presentati dopo spirato detto termine non saranno attesi.

2.° La concessione sarà fatta alla società suddetta, ma con le condizioni che S. A. I. e R. troverà giusto e congruo di stabilire, e nel caso soltanto che la prefata I. e R. A. S. riconosca meritevoli della sovrana approvazione i progetti che saranno come sopra presentati dai promotori.

3.° Oltre le condizioni che caso per caso verranno imposte a forma dei precedente articolo, resta in generale determinato:

Che i promotori dovranno depositare in una cassa pubblica da destinarsi dal governo, la quale non corrisponderà veruno interesse, l’importare almeno di due ventesimi del valore nominale di tutte le azioni o promesse di azioni emesse prima della concessione definitiva;

Che la società la quale ottenga la concessione di costruire, aprire all’uso pubblico, e mantenere la strada nel suo interesse, e a tutte sue spese, rischio