Pagina:Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse.djvu/549

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9.° Per trent’anni dopo l’apertura il governo non permetterà la costrnzione di verun’altra strada ferrata per tutta l’estensione della Riviera occidentale ed orientale di Genova, e nell’intorno per entro alla circonferenza di 20,000 metri da ciascuna parte della nuova strada.

Resta però sempre riservata al governo la piena facoltà di stabilire in qualunque sito creda più opportuno quella diramazione e protendimento, e quelle comunicazioni, canali, strade e passaggi che crederà convenienti, purchè non costrutte a ruotaie di ferro.

10.° Per l’occupazione dei terreni, materiali opportuni, ecc., la compagnia sarà trattata come il Regio Demanio per la costruzione delle strade regie, con che però essa si uniformi al disposto degli articoli 8.°, 9.° e 11.° delle regie patenti del 6 aprile 1839.

11.° Sono concedute all’impresa le seguenti esenzioni:

I. La franchigia per l’introduzione ne’ regii Stati delle rotaie in ferro e pelle macchine locomotive, e per gli altri oggetti riconosciuti dal governo come strettamente ed esclusivamente necessari al primo stabilimento della strada, come pure per la introdozione del carbone, il tutto mediante le debite cautele doganali, e quelle altre necessarie per accertare l’impiego effettivo degli oggetti suddetti, e quanto al carbone, salvo il diritto detto di bilancia.

II. L’esenzione da ogni diritto di transito e di trasporto, tanto a favore della strada, come di tutto ciò che transiterà sulla medesima, eccettuati i generi di regale privativa, e salvi i dazi generali di consumo, e ciò cominciando dal luogo del caricamento e dello scaricamento dei carri e vetture della compagnia.

III. L’immunità dei tributi pei terreni occupati dalla strada.

IV. L’esenzione dai diritti proporzionali d’insinuazione pei contratti occorrenti pella nuova strada, come acquisti di terreni, di fabbricati e simili.

V. La rimessione a prezzo di favore di quella quantità di polvere da mina che si riconoscerà necessaria alla costruzione della strada.

12.° L’esenzione accordata come sovra al N.° 1.° durerà per intiero sino al totale compimento della strada.

Verrà quindi modificata e ristretta a quella quantità di macchine e di ruotaie che saranno riconosciute indispensabili pel mantenimento della strada, avuto anche riguardo alla quantità, qualità e prezzo di quegli articoli che potranno essere provvisti dalle fabbriche nazionali. Quanto però alle macchine locomotive ed al combustibile necessario al loro servizio, resteranno esenti, come nello stesso N.° 1.° dell’articolo precedente, per li trent’anni della privativa, e dopo questo tempo una tale esenzione durerà pel combustibile fintantoché venissero a scoprirsi nd regii Stati delle cave le quali fossero in grado di somministrare il carbone fossile adattato al servizio delle macchine ad un prezzo di poco superiore à quello proveniente dall’estero.