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simone aliprandi


to economico dell’opera che viene fatto dal titolare dei diritti. Viene poi individuata una variante specifica di questa fattispecie nel cosiddetto uso didattico o di ricerca. In questo caso la norma precisa che riassunto, citazione o riproduzione devono avere finalità illustrative e comunque non commerciali, lasciando però alla giurisprudenza il compito di tracciare con maggiore precisione i confini di questi concetti (effettivamente passibili di diverse interpretazioni).

B. Riproduzione attraverso internet

E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

Questo comma 1-bis è il frutto di una novella legislativa risalente al febbraio 2008 e palesemente dettata dalle nuove istanze poste dal cosiddetto web 2.0, in cui la condivisione di contenuti in rete è diventata un ingrediente essenziale. La norma ha un’enunciazione un po’ infelice per l’indeterminatezza di concetti come “bassa risoluzione” e “degradato” ma la sua ratio sembra abbastanza chiara. Tra l’altro, ha le sue radici storiche in uno spiacevole episodio che ha visto nel 2007 un insegnante di scuola media vittima di una richiesta da parte della SIAE di circa 4700 euro proprio a titolo di diritti di utilizzo per immagini pubblicate a scopo divulgativo su Internet. Il professore in


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