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il diritto d’autore e le licenze open nella didattica


questione, un insegnante di Cesena, aveva infatti creato un sito in cui metteva a disposizione a titolo gratuito materiale utile per arricchire e completare lezioni ed esercitazioni (tra cui anche più di 70 di immagini digitali di quadri di autori non ancora in pubblico dominio, come Picasso, Marinetti, Klee). La vicenda aveva creato abbastanza scalpore e ciò ha portato il legislatore a intervenire sul testo dell’art. 70. Si noti poi che il decreto ministeriale cui si rimanda risulta non ancora emanato alla data di stampa del presente saggio (giugno 2017, quindi a  10 anni dall’entrata in vigore di questo comma).

C. Riproduzione in testi scolastici

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.

Questo comma 2 fa invece riferimento a una norma di secondo livello: l’art. 22 del Regolamento di esecuzione (Regio Decreto n. 1369 del 1942), il quale al primo comma precisa: “la misura della riproduzione di brani di opere letterarie o scientifiche in antologie ad uso scolastico, a’ sensi del secondo comma dell’art. 70 della legge, non può superare, per ciascuna antologia e nei confronti dell’opera dalla quale i brani sono riprodotti, se si tratta di prosa, dodicimila lettere, se si tratta di poesia, centottanta versi, con un ulteriore margine di altri trenta versi ove ciò si renda necessario per assicurare al brano riprodotto un senso compiuto. La misura della riproduzione in antologie, qualora si tratti di opera musicale, non può superare venti battute. Trattandosi di antologie


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