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riccardo colangelo


declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese1.

In tal senso, la Corte di Cassazione riconosce, nella “descrizione di un profilo poco lusinghiero”, non solo la finalità di conseguire un vantaggio, in questo caso non patrimoniale, ma anche quella di arrecare un danno alla reputazione della persona offesa, cioè alla “immagine di sé presso gli altri”.

È rilevante rimarcare come il giudizio di responsabilità dell’imputato, nel caso di specie, non si sia fondato solamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute peraltro particolarmente attendibili, bensì anche sulle risultanze delle indagini espletate dalla Polizia postale. Tale attività

ha consentito di associare al profilo del sito Badoo la famiglia dell’imputato, attraverso l’individuazione dell’indirizzo IP del computer che aveva creato l’account e, nell’ambito del nucleo familiare corrispondente all’utenza telefonica, di risalire all’odierno imputato, grazie all’analisi dell’hard disk del suo computer portatile.

Questo rilievo è particolarmente significativo e ben può essere riportato ed utilizzato per dimostrare ai discenti che nascondersi dietro a un nickname o a un falso profilo non comporta la certezza di rimanere indenni da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla propria condotta in Internet.

Si tenga presente, comunque, che servendosi della Rete è possibile porre in essere anche insidiose con



  1. Si specifica che “la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale”.

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