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navigazione online e riflessi penali


dotte fraudolente: si pensi, in particolare, al phishing on line. Per quanto in questa sede maggiormente interessa, è importante notare il terzo comma dell’art. 640 ter c.p., rubricato “Frode informatica”1:

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

È chiaro, pertanto, che tale “indebito utilizzo”, se finalizzato a procurare un profitto ingiusto o ad arrecare ad altri un danno non può essere considerato un mero scherzo, ma integra un vero e proprio reato. Sempre in argomento di account fake, è opportuno considerare anche un recente provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali, datato 11 febbraio 20162



  1. “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un’altra circostanza aggravante”.
  2. Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 4833448.

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