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riccardo colangelo |
possa essere definita in concreto “deprecabile esempio di cyberbullismo”.
Nel caso di specie, immagini della persona offesa, anche scattate all’interno del contesto scolastico e “mostranti il volto di questa inserita in un corpo di scimmia o piegata in avanti mentre l’indagata l’afferrava da dietro simulando un rapporto sessuale” erano state inserite in un blog visibile a chiunque, e corredate da commenti e conversazioni particolarmente offensive.
Merita inoltre un cenno la responsabilità civile (indiretta) dei genitori e dei docenti ex art. 2048 c.c.1.
Nello specifico, la responsabilità civile dei genitori per i contenuti diffamatori postati dai figli – sempre che siano capaci di intendere e di volere – è confermata anche dalla giurisprudenza di merito.
Ciò emerge in un tipico caso di hate speech, in cui i compagni di classe avevano aperto una pagina “contro” una loro pari sul social network Facebook.
Il Tribunale civile di Teramo, con la sentenza n. 18/2012 2ha espressamente confermato come i compiti educativi e formativi dei genitori non possano essere assolti tramite il formale adempimento dell’onere educativo che il legislatore ha loro imposto, essendo necessario, per gli stessi educatori, verificare
- ↑ Si ricordi che l’art. 2048 c.c. è rubricato “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte” e che, al comma 2, prevede espressamente che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito provocato dai loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”, salvo che – come previsto dal comma 3 - provino di non aver potuto impedire il fatto.
- ↑ Cfr. GIANNA ROSSI (2015), Internet e minori, Vicalvi, Key editore, pp. 22- 23.
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