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navigazione online e riflessi penali


che i valori e gli insegnamenti impartiti siano stati ben compresi ed adeguatamente interiorizzati.1

Infatti, al fine di non incorrere nella responsabilità di cui all’art. 2048 c.c., è necessaria la prova della effettività dell’azione formativa, sulla base del presupposto che

l’onere educativo di cui alla succitata norma codicistica non consiste solo nella mera indicazione di regole, conoscenze o moduli di comportamento, bensì pure nel fornire alla prole gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane effettivamente significative per la migliore realizzazione della loro personalità.2

Ciò a riconferma anche del fondamentale ruolo preventivo che pure i formatori possono e devono rivestire anche in relazione all’attività di navigazione di quanti sono ad essi affidati.

2.3 Il legislatore ed il cyberbullismo

Proprio sulla tematica del cyberbullismo si è incentrato un prolungato dibattito parlamentare: sono numerose, infatti, le proposte di legge e i disegni di legge presentati, nell’ambito della XVII legislatura, per prevenire e contrastare tale fenomeno.

Alla pluralità di proposte (e di emendamenti), tuttavia, si associa una serie di definizioni di “cyberbulli-



  1. L’art. 147 c.c., rubricato “Doveri verso i figli” dispone che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e ispirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315-bis”.
  2. Cfr. GIANNA ROSSI (2015), op. cit., p. 23.

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