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marzio rivera


in caso di bisogno), ma anche usare espressioni facilmente comprensibili per tutti (requisito 9).

Una volta chiariti quali sono i punti di attenzione nella progettazione e nella redazione delle pagine di un sito web della PA, si pone il problema della verifica dei requisiti. Quali procedure, quali strumenti usare? E con quale frequenza?

Nei momenti successivi all’entrata in vigore della legge 4/2004 si verificò una specie di “corsa al bollino”; la legge infatti prevedeva l’apposizione di un logo di certificazione dell’aderenza alle norme sull’accessibilità che doveva essere fornito da un opportuno ente certificatore autorizzato. Le PA, però, potevano autocertificare l’accessibilità del proprio sito; di conseguenza molti webmaster iniziarono ad apporre bollini di qualità a testimonianza della bontà del loro lavoro.

I bollini si riferivano (e si riferiscono tuttora):

  • all’aderenza del codice html delle pagine ad una particolare versione di questo linguaggio (validazione html);
  • al corretto uso dei fogli stile delle pagine (validazione css);
  • all’accessibilità propriamente detta.

Questo modello delineato dalla legge Stanca di fatto non poté funzionare: il fatto che l’intera platea delle aziende private non fosse soggetta agli obblighi della legge e che le PA potessero autocertificare l’accessibilità dei propri siti limitò di fatto l’interesse dei potenziali certificatori, che a oggi sono in numero decisamente esiguo1.



  1. http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita/elenco-valutatori-accessibilita

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