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la scuola che comunica


deve porre molta attenzione, in particolare quando si tratta di minori. Il punto di riferimento è in questo caso rappresentato dalle linee guida del Garante per la Privacy1, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014.

L’attenzione per la riservatezza dei dati personali delineata da queste linee guida suggerisce che la pubblicazione venga limitata a quelli previsti come obbligatori dal D.Lgs. 33/2013; ogni altro riferimento a dati personali deve pertanto essere in qualche modo omesso o oscurato.

La stessa durata dell’esposizione dei dati deve rispondere alle più strette necessità di trasparenza e pubblicità e non deve comunque essere superiore ai cinque anni.

Il Garante per la Privacy ha anche emanato, in applicazione alle direttive 2002/58/CE del 12 luglio 2002 e 2009/136/CE del 25 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il provvedimento che impone ai siti web l’acquisizione del consenso esplicito dei visitatori ad una eventuale profilatura mediante lo strumento dei cookie2.

5. L’amministrazione trasparente e gli obblighi di pubblicazione

Il D.Lgs. 33/2013 ha introdotto l’obbligo, per i siti delle PA, della pubblicazione di un considerevole numero di informazioni e documenti in una apposita



  1. http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/ docweb-display/docweb/3134436
  2. https://it.wikipedia.org/wiki/Cookie

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