Pagina:Disputa sull'idea del commercio.djvu/9

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La prima è quella che può competere al proprietario delle cose godevoli, e questa risulta dal prezzo eventuale del genere commerciabile considerato immediatamente. La seconda fonte è quella che può essere comune col semplice condottiere, custode, e dispensiere, e questa risulta dal complesso delle funzioni personali mediante le quali si fa l’acquisto e si agevola lo smercio, cioè si effettua la tradizione immediata delle cose comprate da lui. Questo complesso di funzioni costituisce l’industria mercantile la quale propriamente non è che una somma di servigi utili che vengono pagati insieme col prezzo immediato delle cose.

Ma queste funzioni non formano che un aspetto solo del commercio, e non escono dalla persona del mercante. Dunque l’industria mercantile nel commercio stesso mercantile non forma che un lato solo di questo commercio. Esso viene compiuto allorchè la rivendita è effettuata, come importa la nozione essenziale già sopra dimostrata. Dunque considerando il commercio mediato nel quale quest’ultima industria si può verificare essa può bensì costituire una particolarità di fatto di lui ma non mai l’idea piena e propria di lui.

Fu detto che sono mercanti coloro che esercitano atti di mercatura e ne fanno la loro professione abituata. Ma in che consistono questi atti di mercatura o di commercio mercantile? Ecco una quistione civilmente non indifferente. Quando si tratta di sapere in che consistano tali atti si domandano funzioni talmente qualificate e talmente proprie che non si possano confondere con atti di altre professioni ma siano esclusivamente proprj della mercantile. Ora questa proprietà di concetto non si può trovare nell’idea singolare ed