Pagina:Documenti principali relativi alla Strada Ferrata dell'Italia Centrale.djvu/44

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Articolo 35.

[Manutenzione della strada. (Vedi gli art. 74 e 75).]

A carico della Società posa la manutenzione della strada ferrata non meno che di tutte le opere accessorie e di tutto ciò che serve al suo esercizio; la Commissione, quando le piaccia, potrà sempre verificare se lo stato e l’ordine di manutenzione della strada sieno, come vuolsi, perfetti. La Commissione avrà il diritto di esigere tutte le riparazioni atte a conservare la buona condizione della strada ed il sicuro transito sulla medesima. Il prodotto dei trasporti si riguarderà come principalmente affetto ed obbligato all’onere della manutenzione di cui sopra, sia per la sostanza delle costruzioni, sia per le degradazioni dipendenti dall’uso della medesima.


Articolo 36.

[Retrocessione della strada ai Governi. (Vedi gli art. 74 e 75).]

Al termine della durata della concessione, i Governi cointeressati entreranno nei rispettivi loro territorj in pieno possesso e godimento della strada, delle opere accessorie alla medesima e di tutti gli oggetti per il suo servizio ed esercizio, senza sborso di sorta alcuna, nei modi e con le condizioni stabilite agli articoli seguenti 74, 75.


Articolo 37.

[Spese della Commissione.]

A norma dell’articolo 22 della Convenzione, la Società si obbliga a sostenere tutte le spese fatte e da fare per il personale subalterno della Commissione, ed altre di Ufficio durante il tempo della costruzione della strada ferrata nei termini contenuti nel precedente articolo 4 delle presenti condizioni. Compita poi la costruzione della strada ferrata ed attivatone l’esercizio, saranno le spese suddette portate annualmente nel bilancio di previsione prescritto dall’articolo 12 della Convenzione precitata. Siffatte spese non eccederanno nei primi anni dal dì della instituzione della Commissione fino al compimento dei lavori ed attivazione della