Pagina:Economisti del Cinque e Seicento, Laterza, 1913.djvu/142

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necessarie intorno di ciò, sinché essi non li avranno ridotti in danari a loro spese; perché, essendo cosi coniati, il tutto vien fatto solamente, com’è detto, per loro particolare interesse: e, quando tutto ciò fosse osservato, ne succederebbe che questa particolare azione passerebbe poi in beneficio pubblico ed a pubblica comoditá. E che ciò sia il vero, ditemi, per vostra cortesia, che obbligo devono avere quelli che ricevono li danari a coloro che ad essi li pagano, sebbene anche li avessero fatti fare a loro spese? Certamente, si può dire, nessuno; perciocché o che li ricevono in pagamento per un qualche loro credito, ovvero per un qualche contratto di mercanzia o case o terreni o altre cose ad essi vendute. E, quando tali danari sono poi passati per varie e diverse mani, che obbligo hanno d’avere quegli ultimi, che gli hanno ricevuti, a coloro che li fecero fare? Veramente niuno, perché il piú delle volte e quasi sempre avviene che essi non conobbero, né meno viddero mai coloro che li fecero fare. Adunque si ha da concludere e dire che le fatture delle monete devono esser pagate da coloro che vogliono far ridurre in danari i propri ori ed argenti, siano di qualunque sorta si vogliano, o dalle miniere, o . per averli ricevuti cosi grezzi o in massa in contraccambio di alcune robe o mercanzie, o avuti per ereditá, ovvero in qualunque altro modo si voglia; perciocché essi subentrano e restano in quell’obbligo, nel quale era il primo che li cavò dalla miniera. Tra li signori dottori leggisti, nelle loro dotte ed argute questioni, quasi sempre si è disputato: se la spesa del far ridurre l’oro e l’argento in danari dovesse spettare solamente a’ principi ovvero alle repubbliche; e mai da alcuno di loro, ch’io sappia, non è stata posta in campo questa proposizione insieme colle altre, cioè se tale azione debba appartenere solo ai particolari e non ai principi né alle repubbliche, essendoché i principi e le repubbliche nel fare i danari non vi hanno da porre cosa alcuna del suo, eccetto che l’interporvi la regale autoritá. Ora, perché vien palesata dall’autore questa nuova e non mai da altri allegata proposizione, il dovere vorrebbe ancora che un qualche dotto leggista ovvero qualche spirito elevato, pigliandosi a petto questo fatto, si aflfaticasse ancor egli in dimostrare colle sue concludenti allegazioni e ragioni che questo nuovo ordine dovrebbe in effetto essere posto in esecuzione, e con ogni suo sforzo far conoscere alle genti che egli è di necessitá che siano affatto levate via quelle antiche opinioni de’ dottori, le quali non sono né mai