Pagina:Economisti del Cinque e Seicento, Laterza, 1913.djvu/53

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all’altra, però essi sono stati e sono misura disuguale e non uniforme, quanto sia in universale. Ora, quando di detti preciosi metalli saranno fatte monete nuove, e che su esse, cosi su quelle di lega fina come su quelle di bassa lega, s’imprimeranno le note del lor valore, della lega o finezza e del peso, nella forma e con l’ordine giá nel capitolo xxii dimostrato; allora si che si potranno con veritá domandare, si come in effetto saranno, una sola misura, giusta, reale, publica e commune a tutte le genti, in tutte le parti del mondo, per fare ogni sorte di contratti tanto di mercanzie e d’altre cose quanto per fare ogni e qualunque pagamento con integra e perfetta sodisfazione. E i quai oro ed argento non si potranno mai in alcun modo giustamente, in corrispondenza proporzionata, dispensare o compartire in picciola o in gran quantitade, ed in particolare nel far monete, se non saranno terminati e compartiti con un solo real peso e fermo, e sotto giusti e corrispondenti proporzionati dati valori, che servino in universale, come ho giá detto, con il peso della libra di Bologna, e sotto li valori di lire 72 e di lire 6 imperiali l’oncia del puro e del fino. E saper si dee che per questi ordini non ne tornerá né intervenirá danno ad alcuno che ne voglia vendere o contrattare, e in particolare alli mercatanti che li vendono dalle minère, ed in generale a tutti quelli che ne faranno mercanzia o contratti. Imperoché non vien vietato loro di poterli contrattare, cosi grezi o in verghe, over a loro spese coniati sotto la regola proposta, con qualsivoglia mercanzia o altra cosa che loro aggradi, sotto qual prezzo o valore che loro piacerá, cioè di poter domandare in contracambio cosi d’ogni oncia, denaro e grano d’oro puro, come d’ogni oncia, denaro e grano di fino argento, non coniati over in monete ridotti, quella quantitá di mercanzia o altre robbe a lor modo; ma non si dovranno giamai movere il peso ed i valori dell’oro e dell’argento giá detti. E parimente quelli mercatanti, che gli avranno ricevuti in contracambio delle loro robbe, potranno permutarli o contrattarli cosi grezi over di nuovo cosi monetati, e in quelle sorti di monete o grosse o minute secondo il loro commodo, con altre mercanzie o robbe; facendosi con dette robbe pagare le mercedi