Pagina:Editto 2 gennaio 1761 (San Martino).djvu/4

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ante consummationem Matrimonii poterit ipse Parochus facere denunciationes.

Duodecima causa est, quando Vir Fœminam defloravit, et damnum amissæ virginitatis reparare intendit, et, si Matrimonium differretur ex causa denunciationum, periculum esset in mora.

Aliæ insuper causæ possent insurgere, ex quibus Ordinarius posset dispensare, quæ non omnes possunt ita excogitari, ut sigillatim recenseantur; sed bene erunt ponderandæ, an eæ sufficientes sint, nam verba Concilii continent arbitrium prudentiale, et regulatum.

Oltre alle suddette cause, approviamo anche per legitime le infrascritte altre due, descritte dal Monacello nel suo Formolario legale pratico del Foro Ecclesiastico, annot. alla Form. VIII. Tit. VIII., cioè:

1. Quoties probabiliter suspicatur Matrimonia indebite, ac malitiose fore impedienda.

2. Quoties contrahere volentibus ex dilatione aliquod notabile damnum, vel incommodum tam corporis, quam bonorum immineret.

Inoltre, sapendo Noi anche per esperienza esservi stato l’abuso, che qualche Parroco nel caso di Matrimonio da contraersi, mediante la dispensa di due dinunzie, ha fatta una dinunzia per tre, prima che siasi ottenuta la dispensa medesima, e con quella sola dinunzia si è solennizato il Matrimonio; perciò dichiariamo, che in avvenire non si avrà verun riguardo a tale anticipata dinunzia, la quale espressamente proibiamo.

Finalmente, affinchè questo nostro Editto non possa ignorarsi, e sia inviolabilmente osservato, come è nostra intenzione, comandiamo a ciascheduno de’ Signori Parrochi di tenerlo sempre inserito nel Libro parrocchiale de’ Matrimonj, sotto pene a Noi arbitrarie; di che ne chiederemo conto, spezialmente in occasione della nostra Visita pastorale. Asti 2. Gennajo 1761.

GIO: FILIPPO ANTONIO Vescovo d’Asti.

Luogo del Sigillo.
Can.co Vacchetta Cancell. Vesc.

           

In ASTI, per Antonio Maria Tucais De Giangrandi Stamp.
Vescovile, e Librajo. Con permissione.