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prescritto. Agli abitanti della Diocesi assegno la propria Chiesa Parrocchiale; e per chi ne fosse legittimamente impedito quella Chiesa, od Oratorio, o preghiera in casa che il Parroco, o Confessore crederà di prescrivere tanto in Città, che in Diocesi — Pei Regolari dell’uno e dell’altro sesso assegno la loro Chiesa, o coro interno; pei Cherici del venerando Seminario la Chiesa Cattedrale da visitarsi ogni Mercordì prima del passeggio pregandovi ivi tutti uniti per un quarto d’ora circa, e chiudendo la visita colla recita a coro del Miserere; per le persone poi ricoverate ne’ pii Ritiri, Conservatorj, ed Ospedali i particolari loro Oratorj (purchè vi si conservi il SS. Sacramento); ben inteso, che questa Visita settimanale, in cui si pregherà secondo l’intenzione del S. Padre, dee farsi oltre quella, che ne’ dì festivi è necessaria per ascoltare la Messa.

2.° La dispensa accordata per la carne, ova, e latticinj nei giorni sopra indicati risguarda la sola astinenza, e non il digiuno, che resta di obbligo tutta la Quaresima, tranne le Domeniche.

3.° La permissione delle carni, ova, e latticinj si limita all’unica comestione, non alla piccola colazione tollerata alla sera, che deve essere di cibi rigorosamente magri; nè sono permesse fuori di pranzo le bevande miste col latte; eccettuate pur qui le Domeniche.

4.° È sempre rigorosamente proibita anche nelle Domeniche la promiscuità di carne, e pesce: la quale prescrizione, come l’altra di valersi della dispensa solo nell’unica comestione, dichiarò Benedetto XIV, che obbliga gravemente.

5.° Finalmente si avverte, che chi fosse per giuste cause dispensato dall’obbligo dell’astinenza si guardi bene dal farsi complice della violazione del precetto riguardo agli altri di famiglia e i domestici, col pretesto, spesso suggerito dall’avarizia, del maggior dispendio: perchè in ogni caso non dee esserne giudice il Capo di famiglia, ma il Parroco, o Confessore,